Requisiti di capacità tecnica e professionale: cosa cambia con il correttivo al Codice Appalti
Il Governo nazionale decide di seguire la Regione Siciliana e modifica l’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale
Cosa prevede la bozza di correttivo
L’art. 83 della bozza di correttivo modifica l’art. 40 (Verifica dei requisiti e delle capacità) dell’Allegato II.12 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) al Codice dei contratti. In particolare, al citato art. 40 viene inserito il nuovo comma 1-bis che dispone:
“Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati”.
Di seguito il testo a fronte della disposizione vigente nella Regione Siciliana e quella prevista dal correttivo al Codice nazionale:
Regione Siciliana |
Testo presente nella bozza di correttivo |
Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall’avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento, anche a favore di soggetti privati. |
“Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati”. |
Sostanzialmente, con qualche piccola differenza linguistica, i due testi prevedono identiche disposizioni.
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