Requisiti di partecipazione: sì al soccorso istruttorio
Consentita anche dopo la presentazione delle offerte l'integrazione documentale attestante il possesso del requisito di capacità economica
Nel caso in cui la legge di gara richieda tra i requisiti di capacità economica il possesso di un fatturato specifico, l’OE può integrare la documentazione che la comprovi anche dopo la presentazione dell’offerta.
In questi casi è infatti ammissibile il soccorso istruttorio, non rappresentando una violazone del principio dell’immodificabilità dell’offerta.
Requisiti di capacità economica: ok all'integrazione documentale dopo la presentazione offerta
A specificarlo è il TAR Emilia Romagna con la sentenza del 7 ottobre 2024, n. 644, respingendo il ricorso presnetato da un RTI nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione, che prevedeva tra i requisiti di partecipazione l’avere svolto nel triennio precedente servizi analoghi per un fatturato minimo complessivo di 600mila euro.
Il Raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato di possedere il requisito di capacità economica ma, a seguito di richiesta di accesso agli atti, il ricorente aveva appurato che una delle fatture non rispondeva all’importo segnalato.
Dopo un supplemento di istruttoria, durante il quale la SA ha richiesto all’OE di produrre se non le fatture, almeno i contratti attestanti il requisito, l’appalto è stato aggiudicato, motivo che ha portato alla presentazione del ricorso.
Verifica dei requisiti è successiva alla presentazione offerte
Spiega il TAR che la verifica dei requisiti –solo dichiarati in sede di partecipazione alla gara -avrebbe dovuto essere effettuata a seguito dell’aggiudicazione, in conformità all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alla procedura ratione temporis.
Nello stesso disciplinare era precisato che “l’aggiudicazione avviene in pendenza della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara che sono in corso di accertamento. Divenuta quindi efficace l’aggiudicazione si procederà alla successiva stipula del relativo contratto di accordo quadro (…..)”.
Rileva nella questione il fatto che il Disciplinare di gara, in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria oggetto del ricorso, richiedeva di avere già realizzato nel triennio precedente almeno 600mila euro di fatturato per servizi analoghi, da comprovare mediante fattura e che “qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono”, cosa che l’OE ha fatto, risultando pienamente in possesso del requisito richiesto dalla legge di gara.
Secondo la ricorrente invece il contratto –per quanto esistente ed effettivamente eseguito - che ha reso possibile il raggiungimento del requisito di fatturato non avrebbe potuto essere preso in considerazione dalla Stazione Appaltante in quanto, nelle precedenti fasi di gara, non era mai stato menzionato.
Tesi che non ha convinto il tribunale emiliano: la legge di gara richiedeva unicamente di dichiarare il possesso del requisito in questione, ma non imponeva di indicare e dimostrare fin da subito i contratti giustificativi del requisito dichiarato.
La circostanza che in sede di gara la mandataria avesse indicato il fatturato relativo a due soli contratti non precludeva certo alla stessa di poter indicare, successivamente, anche ulteriori rapporti contrattuali, ove ritenuti utili alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto.
L'integrazione documentale non modifica l'offerta
D’altra parte, la Stazione Appaltante (pur non essendone tenuta, avendo già positivamente concluso la fase di verifica dei requisiti dichiarati), ha avviato un sub procedimento di supplemento istruttorio, all’interno del quale, ovviamente, l’impresa ha potuto allegare e provare ulteriori servizi, rispetto a quelli originariamente indicati in sede di gara, che certamente risultano idonei alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto.
Nel caso in esame non si tratta di integrare elementi costituenti l’offerta, ma unicamente di fornire prova del possesso del requisito di partecipazione dichiarato in sede di gara, per cui non è utile il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza che attiene alla diversa ipotesi della non “soccorribilità” degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta tecnica o economica.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità della verifica del possesso dei requisiti post presnetazione offerta e della richiesta di integrazione documentale sul requisito di partecipazione presentata dalla SA.
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