Responsabile Anticorruzione: nuove indicazioni da ANAC sulla nomina RPCT

Alcuni importanti chiarimenti dall'Autorità per la nomina del Responsabile Anticorruzione all'interno degli enti, con particolare attenzione per quelli di piccole dimensioni

di Redazione tecnica - 28/03/2024

Il responsabile anticorruzione (RPCT) di un'Amministrazione va individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio, effettuando eventuali modifiche organizzative finalizzate ad assicurare funzioni e poteri idonei per svolgere l'incarico con piena autonomia ed effettività.

Nomina del responsabile anticorruzione: nuove indicazioni da ANAC

Lo ha chiarito ANAC con l’Atto del Presidente del 20 marzo 2024, Fasc. URAV 703/2024, in risposta a una richiesta di parere sulla nomina del RPCT e sui criteri di scelta e di nomina.

Sul punto, l’Autorità ha richiamato le indicazioni generali fornite nell’Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, con la quale è stato specificato che:

  • l’organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
  • è opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi.

Di conseguenza, sottolinea l’Autorità, il ruolo di RPCT non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

Inoltre, stante il divieto, ai sensi dell’art 1, co. 8, della legge n. 190/2012, di affidare la predisposizione del PTPCT o delle misure integrative dal MOG 231 o del documento che tiene luogo del PTPCT a soggetti estranei alla società /ente, la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come un’eccezione che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Nomina RPCT in enti con organico ridotto

L’Autorità ha elaborato anche linee di indirizzo per meglio orientare gli enti nell’individuazione del RPCT, qualora, abbiano dimensioni e organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo.

Per esempio, l’incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In questo caso, l’organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all’Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.

Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso e motivando eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

In ogni caso, l’incarico di RPCT si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare, senza che si tratti di esercizio di un potere negoziale, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del soggetto che è stato nominato RPCT. Si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili.

Nel caso in esame, riguardante la nomina di un RPCT a un soggetto che riveste il ruolo di quadro, ANAC ha riteniuto che comunque la sua nomina, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, garantisca lo stesso i requisiti previsti dal legislatore e dalla stessa Autorità.

Rinuncia all'incarico di RPCT ed eventuali compensi aggiuntivi

Infine, la rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo. Sul punto, ANAC ha richiamato la legge n. 190/2021, che all’art. 2, fissa la clausola di invarianza per cui “dall’attuazione della stessa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inoltre provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Per legge, quindi, dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

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