Revisione prezzi per appalti in corso d'opera: importanti chiarimenti da ANAC
In un recente parere dell'Autorità una disamina delle disposizioni sulla variazione dei prezzi per gli appalti in corso d'opera spiega come possono operare le stazioni appaltanti
Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi e a condizione che essa non alteri la natura del contratto e non pregiudichi la funzionalità dell'opera.
Variante in corso d'opera per caro materiali: casi in cui è consentita
La conferma arriva da ANAC con il Parere di Funzione Consultiva dell’11 gennaio 2023, n. 67, reso a una stazione appaltante che aveva chiesto chiarimenti in relazione a un apppalto di lavori bandito a dicembre 2021 e con termine per la presentazione delle offerte a gennaio 2022, per il quale è stato richiesto un parere su quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel Decreto Aiuti ( D.L. n. 50/2022) e nel Decreto Sotegni-Ter (D.L. n. 4/2022), in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.
Preliminarmente, ANAC ha ricordato che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica. Tra questi casi l’art. 106 del Codice, include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Quanto sopra è confermato anche nei più recenti interventi normativi in materia, come l’art. 29 del d.l. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022 che, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.
Le deroghe all'art. 106 del Codice dei Contratti
Il Legislatore, tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie all’art. 106, co. 1, lett. a):
- con l’art. 1-septies del d.l. 73/2021, che ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Questa compensazione è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- con l’art. 26 del d.l. 50/2022 che ha disposto, in deroga all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all’anno 2022, l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3).
La norma trova applicazione in relazione agli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, per i quali lo stato di avanzamento dei lavori è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati. Pertanto solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022 possono essere oggetto dell’adeguamento prezzi.
Art. 26 del Dcerteo Aiuti: le modifiche nella Legge di Bilancio 2023
La norma è stata recentemente modificata dalla legge n. 197/2022 che ha aggiunto all’art. 26, i commi 6-bis e 6-ter:
- il comma 6-bis estende la misura dell’adeguamento prezzi prevista dall’art. 26, ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”;
- il comma 6-ter, invece, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.Lgs. n. 50/2016 si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per questi appalti e accordi quadro, la soglia è rideterminata all’80%.
Infine, l’art. 29 del d.l. 4/2022, specifica che la compensazione prevista si applica agli appalti affidati successivamente all’entrata in vigore del decreto e con riguardo “al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS secondo periodo e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori”.
Mentre l’art. 29 del d.l. 4/2022 trova applicazione con riguardo agli appalti indetti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e in relazione alle lavorazioni sopra indicate, il sistema di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 trova applicazione, anche nei casi previsti dal comma 6-ter, riferito ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal 4 direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Quindi nel caso di un appalto indetto nel 2021 e aggiudicato nel 2022, si può applicare l’art. 26, comma 6-ter del d.l. 50/2022, introdotta dalla l. 197/2022, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma medesima.
Le disposizioni del Decreto PNRR2: ok alle varianti in corso d'opera
Infine l’art. 7, comma 2-ter, del d.l. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 ha disposto che «L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera». La norma dispone che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
L’art. 7, comma 2-ter è espressamente riferito agli appalti relativi all’attuazione del PNRR. Tuttavia, come sottolineato dall’Autorità, alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e quindi può essere utilizzata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione.
La norma non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n.1) del d.lgs. 50/2016, è incluso l’aumento significativo del costo dei materiali.
Pertanto, per far fronte al predetto aumento dei costi dei materiali, sia la stazione appaltante sia l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice, che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
Tale variante, come indicato dalla norma, non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell'opera.
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