Riapertura gara per malfunzionamento della piattaforma telematica: quando è legittima?
L'oggettivo disservizio a carico della SA giustifica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, purché si rispettino alcune condizioni. Vediamo quali
È legittimo riaprire i termini di gara per consentire la partecipazione di tutti gli operatori economici in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica?
La risposta è sì, quando il disservizio sia imputabile alla stazione appaltante e qualora i termini di riapertura rispettino i principi di par condicio e di correttezza, leale collaborazione e buona fede.
Malfunzionamento piattaforma di gara: quando la proroga è legittima
A ribadirlo è il TAR Toscana, con la sentenza del 17 febbraio 2025, n. 266 respingendo il ricorso presentato da un OE in relazione all’aggiudicazione di una gara, lamentando anche la proroga limitata a due ore per la scadenza dei termini della gara, legata appunto al malfunzionamento della piattaforma.
Ricordiamo che il Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. 36/2023) all’art. 25, comma 2 stabilisce che:
"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento."
Questa disposizione impone alle stazioni appaltanti un obbligo di garantire la partecipazione alla gara, adottando le misure necessarie per superare eventuali ostacoli tecnici.
Tra queste misure rientrano:
- la sospensione dei termini, con successiva proroga proporzionata alla gravità del problema.
- la proroga dei termini di partecipazione alla gara;
- la riapertura dei termini, se necessario per garantire la par condicio tra gli operatori economici.
La norma, quindi, non si limita alla sola proroga, ma lascia spazio a soluzioni diverse purché finalizzate a garantire la partecipazione degli operatori economici in condizioni di equità.
Riapertura termini gara: i principi di base
Nella vicenda in esame, durante la procedura, alcuni operatori economici hanno segnalato un disservizio della piattaforma di gara, che ha impedito il corretto caricamento delle domande di partecipazione. Il problema derivava da un errore nella documentazione richiesta, che aveva reso impossibile l’invio delle offerte senza un documento ritenuto non necessario dalla stessa stazione appaltante.
Di fronte a questa criticità, la stazione appaltante ha deciso di riaprire i termini della gara, consentendo agli operatori economici di presentare le offerte fino a un’ora e mezza dopo la scadenza originaria.
La riapertura ha consentito la partecipazione di un nuovo concorrente, che ha poi ottenuto l’aggiudicazione. A quel punto, la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità della riapertura dei termini.
Il TAR Toscana ha confermato la legittimità della riapertura dei termini, richiamando anche alcuni principi fondamentali in materia:
- la garanzia partecipativa alle gare:
- la normativa non impone un’unica soluzione in caso di malfunzionamento della piattaforma, motivo per cui la riapertura dei termini può essere legittima se è necessaria per garantire la parità di condizioni tra i partecipanti.
- il malfunzionamento deve essere oggettivo e imputabile alla piattaforma o alla stazione appaltante, non a errori dei singoli concorrenti;
- par condicio tra gli operatori economici:
- la riapertura dei termini è legittima se effettuata in modo trasparente e senza favorire alcun concorrente. Nel caso in esame, il TAR ha verificato che la commissione di gara non aveva avuto accesso alle offerte prima della riapertura, escludendo qualsiasi rischio di alterazione della concorrenza.
- limiti alla discrezionalità della stazione
appaltante:
- sebbene la stazione appaltante abbia margine di discrezionalità nella gestione dei malfunzionamenti, la riapertura dei termini deve rispettare i principi di buona fede, leale collaborazione e correttezza. Nel caso specifico, per il TAR la comunicazione della riapertura è avvenuta con modalità che potevano limitare l’accesso di nuovi concorrenti, ma ha ritenuto che ciò non avesse inciso sulla legittimità della procedura.
La sentenza del TAR
Spiegano i giudici che la riapertura dei termini di gara è legittima se finalizzata a garantire la par condicio tra gli operatori economici e se il malfunzionamento è imputabile alla piattaforma o alla stazione appaltante.
In sintesi, la riapertura è ammissibile se:
- il malfunzionamento è oggettivo e documentato;
- la decisione è motivata e finalizzata a garantire la partecipazione equa degli operatori;
- non vi è stato alcun accesso anticipato alle offerte da parte della commissione di gara;
- la riapertura rispetta i principi di trasparenza e non discriminazione.
Diverso invece il caso in cui il problema è imputabile all’operatore economico: in queste circostanze, la SA non è obbligata a riaprire i termini, esponendosi per altro a eventuali contenziosi.
Il ricorso è stato quindi respinto – almeno sull’ammissione alla procedura della concorrente risultata aggiudicataria, fermo restando che comunque il TAR ha annullato l’aggiudicazione per mancanza del possesso dei requisiti di capacità tecnica dell’OE controinteressato.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO