Ribasso costi della manodopera: tanto rumore per nulla?
Uno dei temi cruciali e più dibattuti del nuovo Codice dei contratti riguarda il ribasso dei costi della manodopera. Sul tema la giurisprudenza non è unanime
Considerazioni conclusive
La giurisprudenza innanzi citata, ad avviso di chi scrive, sottolinea l’importanza che le stazioni appaltanti scrivano in modo chiaro i disciplinari di gara, indicando fin dall’inizio:
- l’importo sul quale l’operatore applica il ribasso;
- se tale importo comprenda o meno i costi della sicurezza.
A ben guardare, infatti, la giurisprudenza citata, seppure apparentemente opposta, sembra legittimare tutte le scelte operate in proposito dalle stazioni appaltanti: sia che seguano o meno l’impostazione del bando tipo.
L’importante è che una scelta, espressa e inequivoca venga fatta, affinché tutti gli operatori economici formulino l’offerta secondo gli stessi criteri, consentendo, tra l’altro, l’effettiva confrontabilità delle offerte stesse.
Le previsioni legislative, ad oggi, infatti, non risultano del tutto chiare e, come abbiamo visto analizzando la citata sentenza n. 9084, potrebbero essere lette finanche nel senso di consentire, mediante un’espressa previsione nel disciplinare, un divieto assoluto di ribasso dei costi della sicurezza.
Sarebbe quindi opportuno che l’imminente correttivo intervenisse sul Codice appalti, per chiarire che i costi della manodopera, seppure non ribassabili al punto da derogare ai minimi salariali, possano essere sempre inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, nel segno della numerosa, concorde e univoca giurisprudenza precedente!
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