Ricostruzione post-calamità: la legge quadro in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento disciplina le procedure e delle attività di ricostruzione nei territori dove sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale

di Redazione tecnica - 03/04/2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025, n. 76, la legge 18 marzo 2025, n. 40 sulla Ricostruzione Post calamità, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Ricostruzione post-calamità: in vigore la legge quadro

La legge è così strutturata:

Capo I PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

  • Art. 1. - Ambito di applicazione
  • Art. 2. Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
  • Art. 3. Commissario straordinario alla ricostruzione
  • Art. 4. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
  • Art. 5. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
  • Art. 6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento
  • Art. 7. Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Capo II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

  • Art. 8. Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali

Sezione II RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

  • Art. 9. Ricostruzione privata
  • Art. 10. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
  • Art. 11. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
  • Art. 12. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

Sezione III RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI Art. 13. Ricostruzione pubblica

  • Art. 14. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
  • Art. 15. Conferenza permanente
  • Art. 16. Centrale unica di committenza
  • Art. 17. Opere e lavori pubblici già programmati

Capo III - MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

  • Art. 18. Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali
  • Art. 19. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

  • Art. 20. Controllo della Corte dei conti
  • Art. 21. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti
  • Art. 22. Tutela dei lavoratori
  • Art. 23. Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
  • Art. 24. Interventi per il recupero del sistema produttivo
  • Art. 25. Interventi per lo sviluppo
  • Art. 26. Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali

Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  • Art. 27. Disposizioni transitorie
  • Art. 28. Entrata in vigore

 

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