Riduzione termini ricezione offerte: va motivata?
Il parere del MIT sull'applicazione dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici e sull'impossibilità di creare motivazioni generali o astratte. Vediamo il perché
L'eventuale riduzione dei termini per la ricezione delle offerte va motivata? Si tratta di un interessante quesito posto da una stazione appaltante al supporto giuridico del MIT, che ha risposto con il parere del 25 gennaio 2023, n. 1745.
Riduzione termini ricezione offerte: l'onere motivazionale secondo il MIT
In particolare è stato richiesto se, in riferimento ai termini da osservare per il ricevimento delle offerte nei casi di procedure aperte, fissati dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), un’eventuale riduzione rispetto al quanto indicato nel comma 1 vada motivata, anche alla luce dei Decreti Semplificazioni (Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021).
Non solo: qualora sussista necessità di motivazione, il ritardo nel calcolo di elementi economici nella documentazione di gara dovuto alla fluttuazione dell’andamento dei prezzi e delle retribuzioni dei dipendenti, è una valida giustificazione per tale riduzione dei termini? Infine, quali possono essere, a titolo esemplificativo, le possibili esimenti per tali diminuzioni temporali?
Procedure aperte: le disposizioni nel Codice dei Contratti Pubblici
Ricordiamo preliminarmente che l’art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016 dispone che:
- nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa;
- nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato
come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la
ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere
ridotto a quindici giorni purchè siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:
- a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, semprechè queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
- b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara;
- le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;
- le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.
Il parere del MIT
La motivazione, spiega il MIT, è onere generale a norma della legge n. 241/1990; l’art. 60 del Codice dei Contratti non richiede una specifica motivazione, che rimane raccomandata per finalità generali.
Come spiega il Supporto Giuridico, è la motivazione in sè che crea l'esigenza di accorciare i tempi di gara, non è quindi possibile creare motivazioni generali o astratte; la motivazione è sempre riferita al caso concreto.
Infine, specifica il MIT, la motivazione è da includere nella determina a contrarre.
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