Riforma Codice dei Contratti: gli emendamenti proposti dalla RPT
Secondo la Rete Professioni Tecniche, viene tolta centralità al progetto e non c'è chiarezza sui corrispettivi. Ok invece alla semplificazione e al principio del risultato
Continuano le audizioni in VIII Commissione Ambiente al Senato in relazione allo schema di d.Lgs. recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il 31 gennaio è stato il turno della Rete Professioni Tecniche che, come di consueto, ha presentato oltre alle proprie osservazioni, alcuni emendamenti migliorativi delle disposizioni ritenute critiche dalle associazioni aderenti.
Riforma del Codice Appalti: gli emendamenti della RPT al nuovo testo
RPT ritiene che i principi generali contenuti nella Parte I Titolo I, siano innovativi e condivisibili: in particolare il comma 1 dell’art. 1, che definisce il principio del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto confermandolo principio generale guida del Codice, che esclude il ricorso al criterio del prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale; e ancora, all’art. 4, del Titolo I si chiarisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell’accesso al mercato”.
Il testo presenta, ad avviso della Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi.
Tra i primi vengono inclusi:
- i principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3);
- la digitalizzazione di programmazione e progettazione;
- la verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
- la semplificazione delle procedure sottosoglia;
- la ridefinizione del ruolo dell’ANAC.
Gli aspetti negativi secondo Rete Professioni Tecniche
Tra gli aspetti particolarmente negativi, per i quali si considera indispensabile un intervento prioritario, invece, si segnalano:
- la possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
- il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione. Sul punto, RPT evidenzia che si tratta di carenze in contrasto con le indicazioni della legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in quanto, l’assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e conteziosi, da ritenersi l’esatto contrario dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara” ;
- la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, in violazione secondo la RPT, del principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
- il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
- l’eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell’affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all’interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell’incentivo e la previsione della priorità dell’affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.
Le richieste dei professionisti tecnici
In sintesi, se è condivisibile il fatto che il testo approvato in via preliminare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri punti alla semplificazione, tuttavia sembra non tener conto di alcuni aspetti decisivi, da sempre al centro delle interlocuzioni istituzionali dei professionisti tecnici, tra cui:
- la centralità del progetto, che sparisce dai processi di trasformazione del territorio, dimenticando il fatto che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle opere.;
- l’aggiudicazione delle opere da realizzare basate sul progetto esecutivo, che da regola diventa un’opzione, aprendo la strada ad un uso generalizzato dell’appalto integrato;
- scarsa definizione dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti esterni alle stesse;
- scarsa attenzione al metodo di calcolo dei corrispettivi spettanti ai professionisti.
Proprio in riferimento agli aspetti negativi, il documento riporta in sintesi gli emendamenti ad articoli su cui - a parere della Rete delle Professioni Tecniche - è assolutamente necessario intervenire, oltre a un ulteriore testo contenente gli emendamenti aggiuntivi proposti dalle categorie professionali aderenti alla RPT.
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