Riforma Codice dei contratti: le incongruenze sull'Appalto integrato
L'attuale schema di Codice dei contratti ha incongruenze rispetto ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. Ecco la terza
Dopo aver parlato del divieto di affidamento di prestazioni professionali gratuite e delle incongruenze sulle tariffe professionali, prosegue la nostra disamina sullo schema di Codice dei contratti approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2022 che contiene parecchie differenze rispetto al testo definitivo predisposto dal Consiglio di Stato.
Differenze e incongruenza: l'appalto integrato
Tra le differenze non è sfuggita ad un occhio attento la formulazione del'art. 44 che riguarda il cosiddetto "appalto integrato", una modalità di affidamento fortemente osteggiata nella prima versione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che ha preso piede nel corso delle modifiche e deroghe arrivate negli anni successivi. Stiamo parlando della possibilità di mettere in gara un bando per l'affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori che secondo le attuali regole si baserebbe sul progetto definitivo mentre su quelle che nasceranno sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica.
Partiamo, come sempre, da quel che prevede la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Legge delega) che all'art. 1, comma 2, lettera ee), tra i criteri e principi da rispettare per l'adozione del nuovo Decreto Legislativo, dispone:
“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta”.
Cosa prevede lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri
La risposta a tale principio è possibile ritrovarla nell’articolo 44, comma 1 dello schema di riforma approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui testo è il seguente:
"Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria”.
Una formulazione a seguito della quale per tutti i lavori di qualsiasi entità ed, anche, di manutenzione straordinaria relativi a manufatti esistenti, con esclusione dei lavori relativi ad opera di manutenzione ordinaria, gli enti appaltanti potranno ricorrere all’appalto integrato.
Nessun rispetto per le indicazioni della legge delega nella quale viene espressamente prevista la necessità di individuare le ipotesi in cui è possibile utilizzare l’appalto integrato mentre nell'attuale schema di decreto, fatta esclusione per le opere di manutenzione ordinaria, le ipotesi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori sarebbero infinite.
Cosa prevedeva lo schema approvato dal Consiglio di Stato
Vale la pena ricordare che la formulazione del citato art. 44, comma 1 era profondamente diversa nello schema predisposto dal Consiglio di Stato che rimetteva solo alla politica l'individuazione delle soglie entro cui limitare il ricorso all'appalto integrato.
Il testo originario dell'art. 44, comma 1 era, infatti, il seguente:
"Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Sarebbe stato auspicabile inserire al posto dei puntini un importo di lavori non inferiore alla soglia comunitaria di euro 5.382.000 di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) dello schema di Codice dei contratti.
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