Riforma Codice dei contratti e PNRR: dalla gara al cantiere, dove stanno le criticità?
Con i due decreti semplificazione e la riforma del Codice dei contratti si è registrata una attenzione maniacale per snellire la fase di scelta dell’aggiudicatario
Emerge in maniera inequivocabile, il Ministro Fitto la definisce “scientifica e matematica”, che gran parte delle previsioni del PNRR non potranno essere attuate entro il 2026.
PNRR: spesa ferma al 6%
La magistratura contabile ha certificato che la spesa effettiva delle risorse del PNRR, attualmente, è ferma al 12% ma se non venissero conteggiati i crediti d’imposta automatici la stessa si aggirerebbe intorno al 6%.
Non è una novità che non si riescano ad utilizzare le risorse disponibili, tanto è vero che il Fondo di Coesione e Sviluppo 2014/2020 rispetto ad una previsione di circa € 54 miliardi ha trovato impegni per circa € 24 miliardi (con una spesa effettiva di circa 10 miliardi) ed un residuo di circa € 30 miliardi che, grazie ad una generosa proroga della Europa, dovremmo spendere entro fine anno pena la perdita della provvista.
E’ chiaro che uno dei principali vulnus, non l’unico, che affligge la vita del nostro Paese è il riuscire a passare dai programmi ai fatti, a fare atterrare le risorse ad aprire, cioè, i cantieri.
La riforma del Codice dei contratti
In questo contesto il 28 marzo ha visto la nascita il nuovo Codice dei contratti pubblici e sorge spontanea la domanda se riuscirà ad incidere sul quadro sopra delineato.
Se analizzassimo le sole previsioni relative alle procedure di aggiudicazione delle gare e selezione dei concorrenti la risposta sarebbe certamente negativa.
Negli ultimi anni partendo dal “DL 76 Semplificazioni 1” (luglio 2020), passando dal “DL 77 Semplificazioni 2” (luglio 2021) ed arrivando oggi al nuovo Codice si è registrata una attenzione maniacale per snellire la fase di scelta dell’aggiudicatario.
I DL Semplificazione 1 e 2 contemplavano una disciplina, sul punto, ancora più ampia rispetto a quella sancita in Consiglio dei Ministri, prevedendo addirittura anche nel soprasoglia (oltre € 5,4 milioni) e per i progetti del PNRR la possibilità di attenuare ogni forma di pubblicità dei lavori che si appaltavano ricorrendo a short list di invitati prive di ogni conoscibilità.
Il mondo delle imprese, chi vive in cantiere, aveva sin da subito denunciato la erroneità e scivolosità di una siffatta impostazione.
Dalla gara al cantiere: i tempi morti
Erroneità, perché non era nella fase di gara dove avveniva la individuazione dell’aggiudicatario, quella peraltro più delicata e sensibile, che si annidavano i maggiori tempi morti.
Scivolosità, perché la assenza di pubblicità e conoscibilità avrebbe potuto aprire il campo a comportamenti disinvolti. A maggiore ragione laddove venisse negata ogni forma di pubblicità addirittura ex post, quella relativa cioè agli invitati ad ogni singola procedura concorsuale, tale da non rendere apprezzabile il rispetto dei criteri di rotazione nella selezione dei concorrenti progressivamente coinvolti.
Sulla erroneità, i fatti confermano purtroppo le perplessità; sono i numeri certificati dal REGIS, dalla NADEF, dalla Corte dei Conti che testimoniano inequivocabilmente che tutte le recenti agevolazioni concentrate sulla scelta del contraente non hanno portato alcun beneficio in termini di impiego delle risorse.
Dal 2020 ad oggi anche con deroghe, sul punto, più ampie di quelle contenute nel nuovo Codice l’assegnazione di risorse e le relative gare non si sono trasformate in cantieri.
Non è questo, giova ribadirlo, l’anello debole della catena!
Sulla scivolosità, confidiamo che i fatti dimostrino il contrario, sarebbe veramente un bel segnale per il Paese.
Quanto precede deve essere, peraltro, analizzato con lungimiranza in un periodo di medio respiro.
Oggi grazie ad una abbondanza di risorse si registra una ampia messe di appalti e, non fosse altro che per un calcolo cabalistico, ognuno riuscirà ad essere aggiudicatario di qualche lavoro.
Finita l’epopea del PNRR quando le risorse torneranno ad essere contingentate siamo certi che questo sistema di inviti potrà reggere ?
Non solo.
L'utilizzo dell'Accordo Quadro
Negli ultimi anni si è registrato un massiccio ricorso da parte delle committenti all’istituto dell’Accordo Quadro.
È stato utilizzato per le più disparate fattispecie ma tutte con un denominatore comune: era un macro contenitore, con un oggetto contrattuale identificato in termini di massima ed il più delle volte privo di una adeguata progettazione a supporto che veniva riempito di contenuti in corso di opera.
Vi erano delle storture da correggere, mentre la garanzia di corretto adempimento riguarda il 100% dell’importo di aggiudicazione non vi è alcuna certezza, per la ditta aggiudicataria, di un minimo contrattuale su cui fare affidamento.
In diverse occasioni le stazioni appaltanti non avendo neppure un minimo contrattuale da onorare, hanno fatto trascorrere il tempo contrattuale (3 o 4 anni a seconda dei casi) per poi non consegnare alcun lavoro o lavori solo parziali che rappresentavano una minima percentuale rispetto all’importo contrattuale.
In assenza di un equilibrato rapporto tra le parti, tutto ciò ha determinato una notevolissima pubblicazione di bandi, e relative aggiudicazioni, non seguite da altrettanti aperture di cantieri e Sal.
E torniamo anche in questo caso al mancato impiego di risorse.
Conclusioni
Poteva costituire il Codice lo strumento giusto per dare maggiore certezze a tutte e due le parti contrattuali privilegiando l’apertura e l’avanzamento dei cantieri alla pubblicazione dei bandi di gare ed alle aggiudicazioni atrofiche; così non è stato.
Non servono scorciatoie ma interventi mirati dove si annidano le criticità che impediscono l’atterraggio e l’impiego delle risorse disponibili affinché si consegnino i lavori, si aprano i cantieri e si contabilizzino i lavori.
Edoardo Bianchi
Imprenditore edile
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