Riforma Codice dei contratti: professionisti al margine?
Non recepiti gli emendamenti proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di Codice dei contratti predisposto dal Consiglio di Stato e approvato dal Governo
Il percorso è ancora lungo e dopo la predisposizione dello schema di Codice dei contratti da parte del Consiglio di Stato e approvato dal Governo, la parola passa adesso al Parlamento che avrà la possibilità di incidere su un testo che al momento presenta parecchie criticità evidenziate dalla Rete delle Professioni Tecniche.
Riforma Codice dei contratti
Benché, dopo la definizione dello schema preliminare del Consiglio di Stato, il Ministero delle Infrastrutture abbia istituito un’apposita Commissione per migliorare il testo, quasi tutte le proposte segnalate dalla Rete delle Professioni Tecniche non hanno trovato accoglimento nella versione definitiva dello schema del Codice dei contratti approvato dal Governo.
Molti erano, infatti, gli emendamenti elaborati dal Gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, che aveva evidenziato i temi fondamentali per i professionisti tecnici come:
- il divieto di prestazioni professionali gratuite;
- l’obbligo di utilizzo dei parametri per la determinazione del corrispettivo e la necessità che il decreto che li disciplina venga aggiornato in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice;
- la successione delle fasi di programmazione a carico della stazione appaltante (DOCFAP e DIP);
- il divieto di subappalto dell’attività di progettazione e delle attività ad essa connesse;
- il riparto di competenze fra le attività svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e quelle attribuite ai professionisti esterni;
- il ricorso all’appalto integrato;
- il pagamento del corrispettivo del livello di progettazione accorpato nel caso di affidamento congiunto dei due livelli previsti dal nuovo Codice;
- la disciplina dei concorsi di progettazione;
- l’esclusione del sistema della garanzia provvisoria e della cauzione per i Servizi di Architettura ed Ingegneria e altri servizi tecnici;
- l’obbligatorietà dell’iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio professionale per i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri servizi tecnici;
- l'inserimento degli Ordini, Collegi e le Federazioni nazionali fra i soggetti titolati ad inoltrare domande di pre-contenzioso all’ANAC;
- l’obbligo per l’ANAC di consultare Consigli, Collegi e Federazioni Nazionali nella definizione dei documenti tipo per gli appalti.
Il commento dell'ing. Lapenna
Non si è fatto attendere il commento dell'Ing. Michele Lapenna, grande esperto in materia di Lavori Pubblici, che ha definito "vergognoso il solo pensare che questo documento sia condivisibile".
Come evidenziato alla nostra redazione dal coordinatore del Gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche ing. Michele Lapenna:
- resta possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione” anche in questa parte prevale il cosiddetto modello Genova e cioè l’utilizzo di procedure straordinarie che diventano ordinarie con totale deregolamentazione senza alcun riferimento ai costi, alle procedure di affidamento ecc.;
- non c’è alcun richiamo al decreto parametri e non è sancito l’obbligo di utilizzo dei parametri per la determinazione del corrispettivo e la necessità che il decreto che li disciplina venga riaggiornato in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice;
- non è sancito il divieto di subappalto dell’attività di progettazione e delle attività ad essa connesse qualcuno dice che, richiamando come al solito le regole europee, sia possibile subappaltare i servizi tecnici alla stregua dei lavori una follia;
- non è stato definito il riparto di competenze fra le attività svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e quelle attribuite ai professionisti esterni con la conseguenza che la progettazione torna ad essere incentivata (nell’allegato si dice che deve essere una decisione politica);
- non è stato circoscritto il ricorso all’appalto integrato che di fatto viene generalizzato senza la previsione del pagamento del corrispettivo per la progettazione al progettista e con la previsione che l’offerta abbia ad oggetto non la proposta tecnica, come da noi richiesto, ma il progetto esecutivo. Tutti fanno il progetto uno solo sarà pagato;
- non è chiarito che in caso di affidamento congiunto dei due livelli di progettazione, il corrispettivo dovrà tener conto anche delle aliquote del livello omesso;
- non è stata modificata la disciplina dei concorsi di progettazione, resta solo il ricorso del concorso ad una fase distruggendo quello che di positivo si era fatto nell’esperienza italiana;
- non è prevista, per i Servizi di Architettura ed Ingegneria e altri servizi tecnici, l’esclusione del sistema della garanzia provvisoria e della cauzione;
- non è previsto per i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri servizi tecnici, l’obbligatorietà dell’iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio professionale.
Si allega il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro della Rete delle Professioni Tecniche con tutti gli emendamenti che erano stati presentati.
Documenti Allegati
Circolare RPTIL NOTIZIOMETRO