Riforma Codice dei contratti: il settore della difesa e sicurezza
Le novità del nuovo Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti relativamente ai contratti nel settore della difesa e sicurezza, nonché i contratti secretati
Una delle novità di maggior rilievo nello schema di decreto recante il nuovo codice dei contratti pubblici è rappresentata dalle specifiche disposizioni sancite per i contratti nel settore della difesa e sicurezza, nonché i cd. contratti secretati.
Evidenza pubblica e riservatezza delle informazioni
Si tratta di disposizioni inerenti agli aspetti della fase partecipativa ed esecutiva di quel particolare settore economico, la difesa e la sicurezza nazionale per l’appunto, strategico per il sistema nazionale, ove il legislatore è tenuto, da un lato, a rispettare le rigide regole dell’evidenza pubblica ovvero a giustificarne l’esclusione, dall’altro lato, è tenuto a garantire la riservatezza delle informazioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale (tema delicato proprio in questo particolare momento storico).
Ciò che emerge dall’articolo 136 è che tutti i contratti sono assoggettati alle previsioni del codice, fatta eccezione per quelli che rientrano nell’ambito applicativo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 ovvero dell’art. 346 TFUE.
Per i concorsi di progettazione e per le concessioni, per ragioni di concentrazione della disciplina residuale, opera un richiamo generale alla relativa disciplina contenuta nel codice; infatti, il legislatore ha inteso escludere dal novero dei contratti (cui si applica il codice) gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione nell’ambito dei quali prevale la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello stato, ove la stessa non possa essere garantita mediante misure idonee volte a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili nella procedura di gara.
L'Allegato II.20
Degna di nota, per la finalità semplificativa, è la disciplina specifica sancita, transitoriamente, nell’allegato II.20, destinato ad essere sostituito da un regolamento adottato con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente, tra l’altro, disposizioni specifiche ai contratti misti, programmazione degli interventi, casi di affidamento a un unico operatore economico, ruolo degli enti esecutori del contratto e modalità di erogazione delle anticipazioni dei pagamenti.
Una disciplina apposita, inoltre, è prevista per i contratti misti concernenti gli aspetti di difesa e sicurezza, il cui testo appare sostanzialmente in linea con l’attuale normativa.
I contratti misti
L’art. 137, in particolare, è dedicato ai contratti misti aventi ad oggetto appalti o concessioni in materia di difesa e sicurezza.
La previsione distingue il regime applicabile a seconda se le diverse parti sono oggettivamente separabili:
- ove separabili, si prevede l’applicazione del regime giuridico determinato in base alle caratteristiche della parte separata;
- ove non separabili, opera un regime giuridico differenziato che tende ad escludere l’applicazione del codice in favore del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208°, o in alternativa l’art. 346 del TFUE.
Resta fermo il principio di fondo secondo il quale la decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
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