Riforma fiscale: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo
Pubblicato il d.Lgs. n. 13/2024, recante le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, in attuazione della legge delega del 9 agosto 2203, n. 111
Un altro tassello alla riforma fiscale si è aggiunto con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43 del Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, in attuazione della legge delega del 9 agosto 2203, n. 111 che all’art. 17 ha dettato i principi e i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo.
Accertamento tributario e concordato preventivo: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo
Il decreto è composto da 41 articoli ed è così strutturato:
Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Capo I - Disposizioni in materia di procedimento accertativo
- Art. 1 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione
- Art. 2 - Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio
- Art. 3 - Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti
- Art. 4 Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
- Art. 5 - Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato dell’imposta sui premi di assicurazione
Titolo II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Capo I - Disposizioni generali
- Art. 6 - Finalità
- Art. 7 - Ambito di applicazione
- Art. 8 - Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato
- Art. 9 - Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale
- Art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti
- Art. 11 - Cause di esclusione
- Art. 12 - Effetti dell’accettazione della proposta
- Art. 13 - Adempimenti
- Art. 14 - Rinnovo del concordato
- Art. 15 - Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
- Art. 16 - Reddito d’impresa oggetto di concordato
- Art. 17 - Valore della produzione netta oggetto di concordato
- Art. 18 - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
- Art. 19 - Rilevanza delle basi imponibili concordate
- Art. 20 - Determinazione degli acconti
- Art. 21 - Cessazione del concordato
- Art. 22 - Decadenza del concordato
Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
- Art. 23 - Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
- Art. 24 - Cause di esclusione
- Art. 25 - Effetti dell’accettazione della proposta
- Art. 26 - Adempimenti
- Art. 27 - Rinnovo del concordato
- Art. 28 - Reddito oggetto di concordato
- Art. 29 - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
- Art. 30 - Rilevanza delle basi imponibili concordate
- Art. 31 - Determinazione degli acconti
- Art. 32 - Cessazione del concordato
- Art. 33 - Decadenza del concordato
Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive
- Art. 34 - Attività di accertamento
- Art. 35 - Disposizioni di coordinamento
- Art. 36 - Commissione degli esperti
- Art. 37 - Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
- Art. 38 - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale
- Art. 39 - Clausola di invarianza finanziaria
Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Capo I- Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza
- Art. 40 - Disposizioni finanziarie
- Art. 41 - Entrata in vigore e decorrenza.
Concordato preventivo biennale: le novità della riforma fiscale
Con il decreto vengono introdotte delle importanti novità sulla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e sulla sua razionalizzazione.
Di particolare rilevo è la disciplina finalizzata alla razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, con la formulazione da parte del Fisco di un concordato preventivo biennale. Nel caso di soggetti aderenti al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata una sola annualità.
La proposta viene elaborata dall’Agenzia delle Entrate, e riguarda:
- contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, che hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila uro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o
professioni che aderiscono al regime forfetario di
cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 a
esclusione dei soggetti:
- che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- che non posseggono i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11 dello stesso d.Lgs.
Imposte sui redditi e IRAP: differimento dei termini per le dichiarazioni
Infine, l’art. 38 la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:
- a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:
- a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- c) i sostituti d’imposta, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Infine, per il periodo d’imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Documenti Allegati
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