Riforma del Testo Unico Edilizia: ecco la proposta di legge delega
Alla Camera dei Deputati Forza Italia presenta la proposta di legge delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino ed il coordinamento della disciplina statale in materia di Edilizia
Il testo del DDL Delega
Riportiamo di seguito la versione integrale della proposta di legge delega presentata.
Art. 1 - Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino ed il coordinamento della disciplina statale in materia di Edilizia
1. In considerazione della necessità di una riforma organica della disciplina delle costruzioni, al fine di razionalizzare e stabilizzare le norme sulle attività edilizie, sulle costruzioni in generale e sull’impatto di queste sulla pianificazione delle aree urbane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti ad aggiornare e riordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche in recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le modifiche volte a garantirne o migliorarne la coerenza, la logica sistematica e conferendo alle disposizioni chiarezza di linguaggio. A tale scopo in sede di redazione dei decreti è anteposta una disciplina per principi indicatori che tengano conto della centralità del progetto e della responsabilità dei soggetti incaricati.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, e dell’economia e delle finanze. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi; ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione, decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art.2 - Princìpi e criteri direttivi
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adottare un testo unico della disciplina delle costruzioni, recependo tutte le disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia all’interno di un quadro giuridico coerente, sotto il profilo logico e sistematico, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo;
b) coordinare il testo unico con tutte le altre discipline di settore che regolamentino l’uso del territorio;
c) individuare e definire, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, i principi fondamentali della legislazione statale afferenti alla materia del governo del territorio; individuare le disposizioni di dettaglio operanti per le regioni a statuto ordinario qualora e fino a quando esse non abbiano autonomamente disposto; valorizzare l’autonomia regolamentare e organizzativa dei Comuni;
d) indicare le disposizioni che determinano livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ art. 117, secondo comma lettera m) della Costituzione, rispetto alle quali si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 2 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
e) dettare i principi fondamentali della pianificazione urbanistica, tra cui: il principio di sostenibilità e resilienza della pianificazione, garantendo il diritto delle generazioni attuali e future ad abitare il territorio e le città, preservando le risorse naturali disponibili; il principio di inclusività, garantendo che le infrastrutture e i servizi siano fruibili da tutte le categorie di cittadini, nonché sostenendo le imprese locali nel promuovere la diversità economica all’interno della città;
f) dettare i principi fondamentali sulla struttura e sugli effetti dei piani urbanistici, anche con riguardo alle misure di c.d. perequazione e ai diritti edificatori;
g) dettare, con riguardo alla disciplina delle attività edilizie, i principi fondamentali della materia relativi a:
- i limiti di distanza tra i fabbricati ed i contenuti dei regolamenti edilizi comunali;
- i limiti entro i quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, prescrivendo che tali disposizioni derogatorie siano principalmente finalizzate a favorire, in quanto considerati di pubblico interesse, processi di qualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente;
- il regime giuridico degli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati su aree demaniali;
- la disciplina dell’attività edilizia in assenza di pianificazione edilizia;
- la documentazione attestante lo stato legittimo degli immobili, riconoscendo e valorizzando le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell’interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie;
- le categorie di intervento urbanistico-edilizio, distinguendo tra interventi di trasformazione del territorio, interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente, opere e interventi minori, non incidenti sulla trasformazione del territorio, opere e manufatti privi di rilevanza edilizia;
- i regimi amministrativi delle diverse categorie di intervento urbanistico- edilizio, che consistono solo nel permesso di costruire, nella segnalazione certificata di inizio attività e nell’attività edilizia libera, secondo canoni di proporzionalità e gradualità;
- la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ovvero per aree o immobili di proprietà privata al fine di favorire il recupero di aree industriali dismesse, per promuovere la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana volti alla riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee, o alla riorganizzazione funzionale di tessuti edilizi disorganici o incompiuti;
- le varianti in corso d’opera;
- i mutamenti della destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, prevedendo che i mutamenti della destinazione d’uso in assenza di opere edilizie sono eseguiti in assenza di opere edilizie;
- l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, per finalità di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate o dismesse;
- il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
- la certificazione di agibilità degli edifici;
- la vigilanza sulle costruzioni, ivi inclusi quelle sottoposte a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l’accertamento di conformità, distinguendo tra: accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia; accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia, che non si applica agli interventi di nuova costruzione; interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967;
- i provvedimenti sanzionatori;
- le tolleranze di costruzione;
- il regime civilistico degli atti giuridici relativi ad edifici abusivi;
- le disposizioni fiscali dell’attività edilizia;
h) garantire la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la loro completa digitalizzazione e informatizzazione, riducendo al minimo gli oneri documentali a carico dei privati e unificando l’unificazione gli sportelli unici deputati alla ricezione delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi;
i) prevedere che, ai fini della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati;
l) prevedere, attraverso previ accordi e intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e tenendo conto delle specifiche normative regionali, la definizione e l’aggiornamento di modelli procedimentali uniformi e standardizzati per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, nonché per la gestione dell’attività edilizia;
m) per tutte le costruzioni esistenti, prevedere una mappa conoscitiva di dettaglio delle stesse, sotto forma di fascicolo del fabbricato;
n) promuovere prioritariamente i processi di rigenerazione urbana, attraverso interventi di adeguamento funzionale del patrimonio esistente, perseguendo l’obiettivo di consumo di «suolo a saldo zero» con possibilità di nuove costruzioni anche in forza di demolizioni dell’esistente;
o) dettare le disposizioni sulla resistenza e stabilità delle costruzioni, con particolare riguardo a:
- le norme tecniche;
- la zonazione sismica;
- le classi di rischio;
- gli attori del processo costruttivo, distinguendone ruoli e competenze, ogni specifica responsabilità anche attraverso forme di polizza indennitaria;
- gli adempimenti tecnico-amministrativi e competenze;
- i controlli amministrativi e sanzioni;
- l’anagrafe delle costruzioni;
p) dettare le disposizioni per la sostenibilità ambientale delle costruzioni, con particolare riguardo a:
- l’efficientamento energetico, sismico e idrico;
- il comfort acustico;
- l’inquinamento elettromagnetico;
- l’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione;
- la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni;
q) dettare disposizioni volte a garantire la qualità e centralità della progettazione;
r) dettare disposizioni sull’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle costruzioni;
s) indicare esplicitamente le norme da abrogare
Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
2. In sede di redazione dei decreti legislativi delegati il Governo deve prevedere una disciplina transitoria funzionale alla salvaguardia dei procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
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