Attuale versione del d.P.R. n. 380/2001
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Versione del d.P.R. n. 380/2001 con le modifiche
apportate dalla Commissione
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Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
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2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e
le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
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Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
...
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la normativa di tutela dell’assetto
idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia.
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Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento
civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse
norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito
della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i
comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e
distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio
territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini
del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini,
la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici
eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e
i pareri degli enti preposti alla tutela.
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Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale in materia di
ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni
derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, riguardo ai limiti di densità edilizia, distanza e
altezza dei fabbricati, nell’ambito della definizione o revisione
di strumenti urbanistici relativi ad ambiti urbani consolidati allo
scopo di favorire, in quanto considerati di pubblico interesse,
processi di rigenerazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio
esistente.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare
i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e
distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio
territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini
del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini,
la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici
eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione, realizzati nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti e beneficiando degli
incentivi volumetrici di cui al secondo periodo,
sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza
comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e
i pareri degli enti preposti alla tutela.
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Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica
ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili,
nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico
generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad
eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto
legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente
di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili
con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le
caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti
a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
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Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi
di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione
d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo
stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b-bis) “interventi di frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari”, gli interventi diretti a frazionare o accorpare unità
immobiliari con esecuzione delle opere a tale fine strettamente
necessarie, anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e
si
mantenga l’originaria destinazione d’uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso urbanisticamente
rilevanti purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e
dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e
gli interventi volti alla ricostruzione totale o parziale di
edifici di cui sia possibile accertare la preesistente consistenza,
eventualmente crollati o demoliti, anche con diversi sagoma,
prospetti e sedime, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere
altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria per promuovere interventi di riqualificazione edilizia e
rigenerazione urbana. Con riferimento agli immobili sottoposti a
tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del
medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle
zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti e sedime dell’edificio preesistente e non siano previsti
incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente
di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili
con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e
accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le
caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti
a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 42
del 2004
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Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
...
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36,
38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) ,
anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione
della parte II del presente testo unico.
3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in
particolare:
...
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Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
...
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle segnalazioni certificate
di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia, delle segnalazioni
certificate per l'agibilità, nonché dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
23, 33 e 39 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a) ,
anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o
segnalazioni, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente
testo unico.
3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-
quinquies e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento
edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
...
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Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
...
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere
immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
comunale;
...
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui
all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
...
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma
1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti
a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23,
soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in
alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei
controlli.
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Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
...
e) le serre mobili stagionali non stabilmente infisse al
suolo e sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze,
contingenti e temporanee, anche stagionali, purché destinate ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto;
...
e-quater) l’installazione, con qualunque modalità, di
pannelli solari, fotovoltaici sugli edifici, come definiti alla
voce 32 dell’ allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n.
125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture o manufatti,
nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali
potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei
medesimi edifici, strutture e manufatti, nonché gli impianti di cui
all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 239, posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza;
e-quinquies) la sistemazione di spazi esterni con elementi
di arredo, ivi comprese le aree ludiche senza fini di lucro,
mediante installazione di strutture e manufatti facilmente
reversibili, non stabilmente infissi al suolo, senza opere
murarie;
e-sexies) l’installazione di
depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
complessiva non superiore a 13 mc;
e-septies) i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in
assenza di opere edilizie, ai sensi dell’articolo 24. Si intendono
eseguiti in assenza di opere edilizie anche i mutamenti della
destinazione d’uso accompagnati da interventi edilizi di mera
finitura, non eccedenti la manutenzione ordinaria, nonché da
adeguamenti impiantistici o igienico-sanitari, nella misura
strettamente necessaria per la certificazione di agibilità
dell’unità immobiliare.
1-bis. Per gli interventi costituenti edilizia libera non è
dovuta alcuna comunicazione allo Sportello Unico, fatta eccezione
per gli interventi di cui alle lettere b-bis), e-bis) ed e-septies)
del comma 1, che sono eseguiti previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’avvio dei lavori con l’indicazione sommaria delle
caratteristiche tecniche dell’intervento. L’omissione della
comunicazione di cui al primo periodo comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500
euro.
...
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina del presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma
1, a condizione che siano con essi coerenti e tipologicamente
assimilabili agli stessi;
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei
controlli.
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Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di
inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da
un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella
sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine
lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la
variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da
parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma
1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a
campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è
ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
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Soppresso integralmente
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Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
...
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Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
...
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Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili
...
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,
gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
|
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili
...
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa unitamente
all’eventuale ulteriore titolo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire
il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
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Articolo 9-ter. Azioni processuali avverso i titoli
abilitativi edilizi
1. I ricorsi per l’annullamento ovvero per la dichiarazione di
nullità del titoli abilitativi edilizi e le azioni volte a
contrastare dinanzi al giudice amministrativo la legittimità dei
titoli edilizi, anche con riferimento alla inidoneità del titolo
utilizzato e all’inerzia delle amministrazioni competenti
all’esercizio dei poteri di vigilanza, possono essere proposti da
soggetti titolari di diritti su immobili confinanti o limitrofi
soltanto qualora questi dimostrino di avervi un interesse concreto
e
attuale.
2. Le azioni di cui al comma 1 possono altresì essere proposte da
enti pubblici e associazioni nei limiti delle proprie attribuzioni
e finalità istituzionali.»
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Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di
costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
...
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei
casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva
degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici
situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1,
lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o
demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano
previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o
delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di
loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a
segnalazione certificata di inizio attività.
...
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Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di
costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
...
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusi
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione e nella
ricostruzione totale o parziale di edifici diruti, che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti;
c-bis) gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42; c-ter) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in
aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o di ripristino di edifici, crollati o demoliti,
situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste
modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell’edificio
preesistente.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di
loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a
segnalazione certificata di inizio attività.
...
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Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
...
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Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia.
...
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Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione.
...
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti
aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,
purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
...
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Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione.
...
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato, nonché per gli interventi di frazionamento e
accorpamento di unità immobiliari, qualora comportanti
aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,
purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
...
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Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza
...
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
...
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Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza
...
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi e alla logistica comporta
la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere
di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
...
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Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
...
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti
comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia
rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali
atti sono intervenuti.
...
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Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
...
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti
comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia
rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali
atti sono intervenuti.
...
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Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio
di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo
10, comma 1, lettera c).
...
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica,
paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
...
|
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata
di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente gli interventi non compresi
nell’edilizia libera di cui all’articolo 6 e non subordinati a
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10.
...
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica,
paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
...
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Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7).
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di
attività in alternativa al permesso di costruire
01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto
di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di
cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si
considera presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di
delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera
al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio
attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
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Art. 23 Disciplina della segnalazione certificata di
inizio attività
01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto
di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di
cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. La segnalazione certificata di inizio attività è
presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia titolo
allo Sportello Unico, accompagnata dall’indicazione del nominativo
del direttore dei lavori, dagli opportuni elaborati progettuali e
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
che asseveri, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale,
la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
e ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati, il rispetto di tutte le normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e, in particolare, delle norme in materia antisismica, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché di quelle relative all’efficienza energetica
e all’abbattimento delle barriere architettoniche. La segnalazione
è presentata con modalità telematica, facendo ricorso alla
modulistica edilizia unificata.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si
considera presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
La presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività abilita all’immediato avvio dei lavori, fatta eccezione
per le ipotesi di cui al successivo articolo 23-bis.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell’esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
l’interessato è abilitato all’avvio dei lavori dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
segnalazione è priva di effetti. Nei casi di segnalazione di inizio
attività a effetto differito di cui al successivo articolo 23- bis,
il termine di trenta giorni di cui al predetto articolo decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell’esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile oggetto
dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all’amministrazione comunale, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, mediante lo Sportello
Unico, convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’inizio dell’attività resta subordinato all’esito favorevole della
conferenza, di cui il responsabile dello Sportello Unico dà
comunicazione all’interessato entro cinque giorni. In caso di esito
non favorevole, la segnalazione è priva di effetti. Nei casi di
segnalazione di inizio attività a effetto differito di cui al
successivo articolo 23-bis, il termine di trenta giorni di cui al
predetto articolo decorre dall’esito favorevole della
conferenza.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Ove sia riscontrata l’assenza una o più delle condizioni
stabilite per l’efficacia della segnalazione, ovvero questa risulti
presentata per un intervento subordinato a permesso di costruire,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
entro trenta giorni dalla segnalazione, notifica all’interessato,
mediante lo Sportello Unico, l’ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento ovvero, secondo i casi, il divieto di
prosecuzione dell’intervento e l’ordine di ripristino delle parti
eventualmente poste in essere. In caso di non rispondenza al vero
di quanto attestato dal professionista abilitato, il comune informa
l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza
per quanto di rispettiva competenza. È comunque salva la facoltà
dell’interessato di ripresentare la segnalazione con le modifiche o
le integrazioni necessarie per renderla conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia.
6-bis. Qualora siano riscontrati profili di non conformità
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente che non incidano
sulla totalità del progetto e che siano superabili mediante la
modifica conformativa del medesimo, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, entro trenta giorni dalla
presentazione, notifica all’interessato, mediante lo Sportello
Unico, l’ordine di predisporre apposita variazione progettuale,
assegnando allo scopo un congruo termine, comunque non superiore a
sessanta giorni. Nel caso di segnalazione che abilita all’immediato
avvio dei lavori ai sensi del comma 3, contestualmente alla
notifica di cui al primo periodo è disposta la sospensione dei
lavori. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale adotta
i provvedimenti di cui al comma 6 nei confronti della parte
dell’intervento oggetto del predetto provvedimento di conformazione
e sospensione.
6-ter. Qualora, pur in presenza di un progetto conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, siano riscontrate
incongruenze di natura formale negli elaborati a corredo della
segnalazione, o la parziale incompletezza dei medesimi, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, entro
trenta giorni dalla presentazione, invita l’interessato, mediante
lo Sportello Unico, a regolarizzare la documentazione, assegnando
allo scopo un congruo termine, comunque non superiore a trenta
giorni. La mancata regolarizzazione della documentazione entro il
termine assegnato comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 500,00.
6-quater. Decorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della segnalazione certificata, o nell’ipotesi di cui
al comma 6-bis il termine assegnato per la conformazione della
segnalazione, l’adozione di provvedimenti inibitori e
ripristinatori da parte del comune è possibile in presenza delle
condizioni di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
7. Ultimato l’intervento, il direttore dei lavori presenta
allo sportello unico la comunicazione di ultimazione dei lavori,
con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto
presentato con la segnalazione certificata di inizio attività e
l’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate salvo dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma
5.
|
Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione
dell'inizio dei lavori
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione,
l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui
all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma
5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per
la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle
equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata
dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle
quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio
attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della
sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento
sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la
deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario
nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle
restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti
di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la
segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni
caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data
di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della
deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza,
non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la
segnalazione certificata di inizio attività con modifica della
sagoma.
|
Articolo 23-bis. Segnalazione di inizio attività a
effetto differito.
1. L’avvio dei lavori è consentito dopo il decorso di
trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività nei seguenti casi:
a) interventi di cui all’articolo 22 realizzati nelle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, e quelle equipollenti secondo l’eventuale
diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;
b) interventi eseguibili con segnalazione di inizio
attività alternativa al permesso di costruire ai sensi del
successivo comma 2.
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di
attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare con
legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.»
|
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante
...
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui
al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
|
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante
...
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
3-bis. I mutamenti della destinazione d’uso eseguiti in
assenza di opere edilizie:
a) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio
attività se urbanisticamente rilevanti;
b) costituiscono attività libera negli altri casi, ai sensi
dell’articolo 6.
3-ter. I criteri generali che regolano l’onerosità degli
interventi edilizi, di cui all’articolo 16, si applicano anche ai
mutamenti della destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere
edilizie. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, per il mutamento
della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria
funzionale non è previsto il pagamento del contributo di
costruzione. Le tabelle regionali di cui all’articolo 16, comma 4,
si conformano alle disposizioni di cui al presente
comma.
|
|
Articolo 23-quinquies. Tutela
giurisdizionale
1. La mancata comunicazione al segnalante, entro il termine
di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata
di inizio attività, dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione di quanto realizzato di cui
all’articolo 23, comma 6, comporta l’esaurimento del potere
inibitorio in capo all’amministrazione competente.
2. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 23, comma 6, l’amministrazione competente può
adottare comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma in
presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La segnalazione certificata di inizio attività non
costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. I
soggetti interessati a norma dell’articolo 9-ter possono agire
dinanzi al giudice amministrativo per l’accertamento della carenza
dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 23
e l’eventuale condanna all’adozione di provvedimenti inibitori
dell’attività e di rimozione di quanto realizzato entro il termine
di sessanta giorni, decorrente dalla piena conoscenza dell’attività
edilizia in corso o dei contenuti della segnalazione. Il giudice
amministrativo, nei limiti della domanda, in caso di accoglimento
della stessa ordina all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, lettera e), del codice del processo amministrativo
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di
adottare le misure necessarie a rimuovere gli effetti
pregiudizievoli per il ricorrente dell’attività oggetto della
segnalazione.
|
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia
...
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di
cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche
di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 o su beni di interesse archeologico, nonché per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del
Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle
altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di
180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai
commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
...
|
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia
...
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di
cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, il dirigente provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di
legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.
42
del 2004 o su beni di interesse archeologico,
nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a
vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni della parte terza del decreto legislativo n.
42
del 2004, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela,
ovvero decorso il termine di novanta
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui
ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
...
|
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e
al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi
del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella
misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce
elemento di valutazione della performance individuale nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e
rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e
stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga
l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.
|
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto
del permesso stesso, ivi inclusa l’ipotesi della realizzazione
parziale del complessivo intervento tale da non renderlo in alcun
modo riconducibile all’organismo edilizio assentito. Sono altresì
interventi in totale difformità quelli comportanti l’esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza e autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e
al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,
entro il termine di sessanta giorni.
3. Se proprietario o il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di sessanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella
misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce
elemento di valutazione della performance individuale nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e
rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-ter.1. Al fine di garantire la regolare esecuzione delle
attività di contrasto all’abusivismo edilizio e di porre
effettivamente in essere le attività di demolizione degli immobili
abusivi, o loro porzioni, è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a
decorrere dall’anno 2024, il Fondo per la lotta all’abusivismo
edilizio ed urbanistico. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e
i criteri di assegnazione delle risorse.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e
stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga
l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico. Previa
specifica deliberazione consiliare, da motivarsi con particolare
riguardo alla convenienza economica, l’opera acquisita al
patrimonio del comune può anche essere oggetto di compravendita,
locazione o comunque cessione a terzi. La compravendita, locazione
o cessione del bene è disposta nel rispetto delle procedure di
evidenza pubblica previste dalla legge e può contemplare
l’esecuzione delle opere necessarie per rendere l’immobile conforme
al titolo abilitativo o alla disciplina urbanistica. Nel caso in
cui la compravendita, locazione o cessione del bene prevede
l’esecuzione delle predette opere, questa costituisce condizione di
risoluzione del contratto.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
anche mediante segnalazione su apposita sezione del sito
web del comune e affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente
della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.
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Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale
difformità
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in
totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con
propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a
cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e
con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con
decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese
del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga
reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il
responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
23, comma 01, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o
in totale difformità dalla stessa.
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Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale
difformità
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in
totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con
propria ordinanza, comunque non superiore a sessanta
giorni decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a
cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e
con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con
decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164
euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga
reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il
responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
23, comma 01, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o
in totale difformità dalla stessa.
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Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti
in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.
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Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell’ufficio, comunque non superiore a sessanta
giorni. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L’impossibilità di eseguire la demolizione ai sensi del
primo periodo è asseverata da tecnico abilitato e incaricato dal
responsabile dell’abuso con apposita perizia, recante anche
l’indicazione della parte eseguita in conformità.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti
in parziale difformità dalla segnalazione di inizio attività.
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Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole
unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto
entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.
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Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole
unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto
entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo, limitatamente agli immobili non sottoposti a
specifico provvedimento di tutela ai sensi degli articoli 10 e 136,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli
immobili non sottoposti a specifico provvedimento di tutela ai
sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono
inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la
diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante
i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità
dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali. In caso di
interventi comunque denominati comportanti demolizione e
ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi
ricostruibili sono individuati con esclusivo riferimento ai volumi
e alle superfici legittimati da titoli abilitativi
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Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza
di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità
dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti
in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o
parziale difformità dalla stessa.
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Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza
di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità
dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
entro un termine congruo e comunque non superiore a
sessanta giorni, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune,
nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 41, ed a
spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti
in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o
parziale difformità dalla stessa.
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Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso
annullato
...
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Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso
annullato
...
1-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 si applica
anche in caso di annullamento del permesso di costruire determinato
da difformità dello stesso dalla disciplina urbanistica che
risultino emendabili attraverso prescrizioni. Le predette
prescrizioni sono impartite dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione
della sentenza che annulla il permesso di costruire ovvero
dall’adozione del provvedimento di annullamento dello stesso in
autotutela, con la fissazione di un congruo termine per la loro
attuazione. L’ottemperanza alle prescrizioni, attestata mediante
dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, produce gli
effetti di cui al comma 2.
1-ter. Quanto previsto dal comma 1-bis non trova
applicazione qualora l’annullamento del permesso di costruire sia
stato determinato dal contrasto dello stesso con la destinazione
dell’area risultante dagli strumenti urbanistici generali, neanche
in caso di variante urbanistica successiva
all’annullamento.
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Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da
parte della regione
...
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ABROGATO
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Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il
termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la
competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla
demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio
ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza
tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento,
il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa
intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le
prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune
hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione.
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Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il
termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la
competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla
demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio
ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza
tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento,
il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa
intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le
prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate,
ovvero può delegare la funzione a soggetti terzi, pubblici o
privati, da individuarsi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica. In ogni caso, il prefetto può affidare l’esecuzione
della demolizione a operatori economici da individuarsi nel
rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla
legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune
hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione.
2-bis. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1,
ovvero la violazione dell’obbligo di trasferire le informazioni di
cui al comma 2, costituiscono fonte di responsabilità disciplinare
e di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di responsabilità
erariale.
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