Ristrutturare il bagno in Sicilia: basta la CIL e si accede al bonus 50%
Con il recepimento del Testo Unico Edilizia in Sicilia è stato previsto che per alcune opere di manutenzione straordinaria è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
Quando si parla di interventi edilizi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali bisogna sempre fare molta attenzione. Perché a sovrapporsi tra di loro ci sono norme di diversa natura, soprattutto di tipo edilizio, energetico, strutturale e fiscale. Soprattutto queste ultime.
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Ristrutturare il bagno in Sicilia: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo a Daniela N. che alla posta di LavoriPubblici.it chiede "Abito in Sicilia e devo ristrutturare il bagno, vorrei utilizzare il bonus ristrutturazioni edilizie, che titolo edilizio devo presentare?". Una domanda apparentemente semplice, ma che nasconde molte insidie.
Principalmente perché in Sicilia la normativa edilizia nazionale (il DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia) è stata recepita con la Legge regionale n. 16/2016. Un recepimento in parte dinamico su alcuni articoli e in parte no. E che proprio per questo ha generato molti dubbi.
Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali
Partiamo dal principio. L'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR) ha previsto un bonus fiscale del 36%, prorogato al 50% e più volte prorogato negli anni, per alcune spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Tra questi interventi sono esplicitamente divisi quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali da quelli su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Restando sulle singole unità immobiliari residenziali, è possibile beneficiare del bonus ristrutturazioni edilizie del 50% nel caso di:
- interventi di manutenzione straordinaria, ovvero opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche.
Non possono beneficiare del bonus 50% gli interventi che l'art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001 definisce come manutenzione ordinaria, ovvero interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La ristrutturazione di un bagno è un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria? dipende! Perché se si tratta di opere di mera riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (per intenderci, vogliamo dare una "rinfrescata" al bagno sostituendo piastrelle e ritinteggiando), allora è una manutenzione ordinaria che va in edilizia libera e non gode di alcuna detrazione fiscale.
Se, invece, stiamo intervenendo sui servizi igienico-sanitari e tecnologici (ad esempio stiamo spostando un termosifone o sostituendo dei tubi) allora è un intervento di manutenzione straordinaria che gode delle detrazioni fiscali previste dall'art. 16-bis del TUIR.
Manutenzione straordinaria e titolo edilizio
Fin qui è tutto semplice (o quasi). La normativa edilizia nazionale, infatti, è chiara e con il DPR n. 380/2001 e con il D.Lgs. n. 222/2016 prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria c.d. leggera è "sufficiente" la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Anche se dire "sufficiente" è probabilmente un azzardo perché chi sa cosa significa presentare una CILA, sa bene che per la ristrutturazione di un bagno di pochi metri quadri su un'unità immobiliare, diventa una pratica (per me assurda) che incide tantissimo sul costo totale dell'intervento edilizio.
La manutenzione straordinaria in Sicilia
Questo vale a livello nazionale ma non in Sicilia. Come detto in premessa, la Sicilia ha recepito il DPR n. 380/2001 con la Legge regionale n. 16/2016 (con appena 15 anni di ritardo). Mentre l'art. 3 del Testo Unico Edilizia (che definisce gli interventi edilizi) è stato recepito dinamicamente (con la conseguenza che le recenti modifiche apportate all'articolo dal Decreto Semplificazioni sono valide anche nella regione Sicilia), con l'art. 3 della Legge n. 16/2016 c'è un "recepimento con modifiche" dell'articolo 6 del DPR n. 380/2001 che definisce le attività di edilizia libera.
All'art. 3, comma 2, lettera a) della Legge n. 16/2016 è previsto che gli interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico Edilizia), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edifici, nel rispetto delle prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere avviati tramite presentazione telematica della comunicazione di inizio dei lavori (CIL). Anche la successiva lettera h) prevede che vadano in CIL gli interventi sugli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti.
Conclusioni: la nostra risposta
In definitiva, volendo rispondere a Daniela N., in Sicilia la ristrutturazione di un bagno che coinvolge anche gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, se non sono coinvolte parti strutturali e nel rispetto di tutte le altre norme, è una manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente una CIL e può, quindi, godere del bonus fiscale previsto dall'art. 16-bis del TUIR.
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