Ristrutturazioni edilizie e Superbonus: novità per la comunicazione delle opzioni
Nuovo aggiornamento del Fisco sui programmi di compilazione e controllo utili alla comunicazione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus
Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e di controllo che il Fisco mette a disposizione degli utenti per la Comunicazione telematica delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus 110%: la conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate, che ha reso disponibili i programmi aggiornati al 16 gennaio 2023.
Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: aggiornati i software
Ricordiamo che tramte il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus è possibile procedere con la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e successivamente inviare il file all'Agenzia delle Entrate.
L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.
Cos’è la comunicazione delle opzioni
Come previsto dall’articolo 121 del D.L.e n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 sostengono spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi Superbonus 110% possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “sconto in fattura”);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “cessione del credito”).
L’opzione può essere esercitata:
- per interventi di ristrutturazione edilizia a sensi dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è stata elevata al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un massimale pari a 96mila euro.
- per l’acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati, con interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori, provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In questo caso la detrazione spettante è pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus 110%
L’opzione prevista dall’art. 121 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Nel caso di interventi Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Sempre all’art. 121, in relazione a interventi previsti dall’art. 119, si specifica che:
- è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (comma 11);
- per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 119, l’accesso alla detrazione è subordinato al rilascio dell’asseverazione da parte di un tecnico (comma 13).
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