Ristrutturazioni edilizie: il trasferimento delle detrazioni in caso di successione
A chi spettano le quote residue di detrazione in caso di decesso del beneficiario originario? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
È possibile trasferire le detrazioni fiscali relative a spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di decesso del beneficiario? Se sì, a chi spettano? Sul trasferimento delle quote residue di detrazione in caso di decesso del beneficiario è intervenuto Fisco Oggi, rispondendo al quesito di un contribuente.
Trasferimento detrazioni per ristrutturazione: chiarimenti dal Fisco
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come specificato nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, in caso di immobile acquisito per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Ciò significa che la detrazione spetta a chi può disporre dell’immobile, anche se non si tratta della sua abitazione principale e se vi sono più eredi che ne dispongono, le quote si ripartiscono in parti uguali fra tutti.
Queste le casistiche principali:
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
Necessaria la detenzione materiale e diretta del bene
Inoltre la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
In particolare, la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
Infine, in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche qualora la vendita o la donazione siano effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
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