Rotazione appalti: la differenza tra affidamento diretto e procedura negoziata
Il TAR Lombardia ribadisce le condizioni che qualificano una procedura come negoziata, con deroga al divieto di consecutivo riaffidamento del servizio
La presenza di un’indagine preliminare di mercato senza limite al numero di operatori e l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti quelli che hanno manifestato interesse non configurano in alcun modo un affidamento diretto, motivo per cui la SA non può invocare il principio di rotazione e il divieto di duplice consecutivo affidamento.
Rotazione appalti e divieto di riaffidamento: il TAR sulle procedure negoziate
A spiegarlo è la sentenza del TAR Lombardia del 7 gennaio 2025, n. 28, accogliendo il ricorso proposto dall'affidatario uscente di un servizio e che la SA aveva escluso dalla nuova procedura di affidamento ritenendo di applicare la normativa del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) sulla rotazione degli appalti.
Il tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorrente, richiamando il comma 5 dell’art. 49 del Codice ("Rotazione degli affidamenti"), che esclude la necessità di rotazione quando la selezione avvenga come procedura negoziata e sia stata preceduta, come nel caso in esame, da un’indagine di mercato senza limite al numero di operatori.
Ne deriva che la deroga alla regola generale del divieto di duplice consecutivo affidamento, rende illegittima l’esclusione dell’OE dalla selezione, soprattutto perché l’appalto non può essere qualificato come affidamento diretto.
La procedura negoziata a inviti non è un affidamento diretto
Spiega il TAR che l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse qualifica la procedura come negoziata nel rispetto della disciplina codicistica (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice Appalti), quindi gara competitiva nella quale è previsto l’esame comparativo dell’offerta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso.
Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’altro concorrente e l’obbligo per la SA di valutare in comparazione l’offerta del ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione d’interesse.
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