RTI, caro materiali e Fondo prosecuzione opere: il Fisco sulla fatturazione dei compensi
L'emissione della fattura è soltanto a carico della capogruppo oppure va fatta dalle imprese singole? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso di RTI, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante vanno assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori eseguiti da ciascuna di esse, anche nel caso delle quote relative all’adeguamento dei corrispettivi provenienti dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche in caso di incremento del costo dei materiali.
Questo perché il Raggruppamento Temporaneo di imprese, istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza , che non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Raggruppamenti temporanei: il Fisco sulla fatturazione corrispettivi del Fondo Opere Pubbliche
A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 16 dicembre 2024, n. 259, confermando a un RTI che la fatturazione dei corrispettivi derivanti da risorse del Fondo prosecuzione opere pubbliche, disciplinato dal DM 6 dicembre 2022, n. 381, è a carico di ciascuna impresa, e che eventualmente la capogruppo può farsi carico dell’emissione delle fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del d.P.R. n. 633/1972.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 6 dicembre 2022, n. 381, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l'ente pubblico/stazione appaltante assegna il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le stesse imprese.
Le risorse vengono quindi erogate alla capogruppo/mandataria, mentre le fatture delle singole quote vanno emesse dalle singole società nei confronti della Stazione Appaltante.
Conferma di questa prassi è nel principio di diritto del 17 dicembre 2018, n. 17, con il quale è stato precisato che «Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “'...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”'. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
RTI: qualificazione giuridica e fiscale
Questi chiarimenti, come precisato con la risposta del 21 febbraio 2024, n. 41,si ritengono ancora validi nonostante l'entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che all'articolo 68 disciplina i "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici". In particolare, il comma 8 dell’art. 68, con una previsione analoga a quella contenuta nell'abrogato articolo 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, dispone che “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
In diversi documenti di prassi è stato evidenziato che, da un punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e, in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto:
- con la risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E, è stato precisato che, «elemento decisivo affinché possa determinarsi un'autonomia soggettiva in capo all'ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l'opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell'opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale»;
- con la risoluzione del 16 giugno 2008, n. 246/E, è stato chiarito che, «[...] solo quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto».
Nel caso in esame, il raggruppamento temporaneo non sembra avere rilevanza esterna in quanto nell’atto costitutivo si evidenzia che:
- esso «non instaura alcuna società di fatto fra le imprese, né determina di per sé una organizzazione o associazione fra le stesse, ognuna delle quali conserva, pertanto, la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.»;
- l'istante, in qualità di mandataria, può «coordinare l'invio delle fatture emesse dalle Imprese riunite ai Committenti, sollecitare i pagamenti, incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, dando quietanza dei pagamenti ricevuti e provvedendo a versare il corrispettivo spettante alle Mandanti in proporzione alle prestazioni eseguite».
La risposta dell'Agenzia delle Entrate: obbligo di fattura pro quota
Pertanto, come già chiarito con il principio di diritto n. 17 del 2018, e secondo quanto precisato da ultimo con la risposta ad interpello n. 47 del 2024, spiega il Fisco, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.
In alternativa, la capogruppo, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, può assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del d.P.R. n. 633/1972.
Nessun dubbio quindi che l’obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di “revisione prezzo” con le modalità descritte nell'istanza, senza che vi sia alcun contrasto con il fatto che l'articolo 5 del D.M. n. 381 del 2022, prevede che il contributo venga assegnato all'impresa mandataria, “che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese».
La disposizione, sottolinea l’Agenzia, disciplina infatti solo l'aspetto finanziario, ossia le modalità di erogazione dei fondi pubblici, e non anche gli obblighi di certificazione.
Ne deriva che, assolti gli obblighi di fatturazione secondo le modalità previste, il pagamento delle singole fatture con le risorse provenienti dal Fondo può essere eseguito direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti. Resta fermo che, conclude il Fisco, il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA e il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie e in capo alla SA, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.
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