RTV Antincendio: online il nuovo manuale INAIL
Pubblicato il quaderno operativo sull'applicazione della Regola Tecnica Verticale V.9 per la prevenzione incendi negli asili nido
Continua l’attività di divulgazione da parte dell’INAIL sulla progettazione antincendio basata sul Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), con la messa a punto di Regole tecniche verticali (RTV) che mirano al passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla metodologia prestazionale.
RTV asili nido: il manuale operativo INAIL
È stata così appena pubblicata la monografia sulla RTV V.9, relativa alla progettazione antincendio per asili nido, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali attraverso un caso di studio. Obiettivo non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice.
Nel dettaglio, il documento affronta la progettazione di un asilo nido di nuova realizzazione, confrontandone gli esiti risultanti:
- mediante il DM 16 luglio 2014 e s.m.i. (regola tecnica tradizionale pre Codice);
- secondo la RT V V.9, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
Per la progettazione di un asilo nido è infatti ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro. Dato che le due regole tecniche sono alternative e non complementari, una volta individuato uno dei due percorsi normativi, occorre attenersi all'intero l’iter previsto.
Inoltre, per le attività non rientranti nel campo di applicazione dei due decreti, si applica quanto disposto dall'art. 3 del DM 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a "!rischio di incendio basso", per i quali si applica il "Minicodice", dagli asili nido non soggetti e non a "rischio di incendio basso", per i quali si applica il Codice.
La Regola Tecnica Orizzontale
II d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i., “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”, tratta la prevenzione incendi negli asili nido, fornendo indicazioni anche per quelli con meno di 30 persone presenti.
INAIL ricorda che con il Milleproroghe 2023, il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
Tali norme si applicano:
- agli asili nido di nuova realizzazione con più di trenta persone presenti (Titolo II);
- a quelli esistenti (al 28 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto) con più di trenta persone presenti (Titolo III);
- a quelli con meno di trenta persone presenti, non costituenti attività soggetta ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. (Titolo IV).
In particolare, le disposizioni riportate nel Titolo II si applicano:
- agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
- agli asili nido esistenti al 28 agosto 2017, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto (29 luglio 2014), limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Alla luce dell’entrata in vigore dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021, gli asili nido con meno di 30 persone presenti dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ivi normati, commisurando la valutazione del rischio alle attività lavorative presenti.
La Regola Tecnica Verticale V.9
Il d.m. 6 aprile 2020 e s.m.i. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015”, costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività. La RTV V.9 si applica agli asili nido con più di 30 occupanti.
Le conclusioni: il confronto tra le due metodologie
La progettazione della sicurezza antincendio dell'asilo nido preso in esame è stata effettuata in maniera completa ed efficace ricorrendo al Codice, il quale, a differenza della normativa prescrittiva tradizionale, consente al progettista, a fronte di un maggior impegno e ragionamento per la valutazione del rischio incendio, di risolvere in maniera adeguata e dimostrabile problematiche altrimenti destinate alla deroga e ad una valutazione basata sul giudizio esperto, soprattutto tenendo conto della elevata vulnerabilità della maggior parte degli occupanti.
La soluzione alternativa adottata, pertanto, è frutto dell'applicazione di uno dei metodi proposti dal Codice e di una ragionata e consapevole valutazione del rischio, che ha consentito di individuare correttamente la strategia, in modo da raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio fissati all'inizio dell'iter progettuale.
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