RUP come Presidente di commissione negli appalti sopra soglia: ANAC sgombra il campo dai dubbi

Dall’Anticorruzione un'importante chiave interpretativa sul ruolo del RUP nelle commissioni giudicatrici alla luce del nuovo Codice dei contratti

di Pietro Grosso - 22/04/2025

La controversa questione del RUP - Presidente

Al centro della delibera ANAC vi è la questione se il RUP, oltre a poter far parte della commissione giudicatrice (possibilità espressamente prevista dall'art. 93, comma 3 del Codice), possa anche presiederla in un appalto sopra soglia. Il nodo interpretativo deriva dal fatto che, mentre per gli appalti sotto-soglia l'art. 51 del Codice prevede espressamente tale possibilità, analoga previsione manca nell'art. 93 dedicato agli appalti sopra soglia.

L'Autorità, con un'interpretazione tanto sistematica quanto pragmatica, ha risolto il dubbio affermando che “anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, il RUP possa ricoprire tale ruolo” di presidente della commissione, qualora possieda il necessario inquadramento giuridico e adeguate competenze professionali, e siano rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La delibera richiama l'evoluzione normativa della materia, ricordando come già con l'art. 46 del D.Lgs. n. 56/2017 fosse stato superato il principio dell'incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e componente della commissione, principio ulteriormente rafforzato dal nuovo Codice.

Consideriamo, ad esempio, un appalto per servizi integrati di igiene ambientale del valore di oltre 5 milioni di euro (come quello oggetto dell'istanza esaminata dall'ANAC): la complessità tecnica di questi servizi richiede competenze specifiche che spesso sono concentrate proprio nella figura del RUP, che ha seguito l'intera procedura dalla programmazione alla predisposizione del bando. Escludere aprioristicamente questa figura dalla presidenza della commissione significherebbe privare la valutazione delle offerte di un patrimonio di conoscenze tecniche e procedurali preziose.

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