RUP, servizi tecnici e iscrizione all'albo: nessun obbligo per i dipendenti PA
La conferma del MIT: è sufficiente la mera abilitazione, a condizione che le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi
Si conferma ancora una volta la non necessità per i tecnici, pubblici dipendenti, di essere iscritti all'albo professionale per svolgere, per conto dell’Amministrazione, le funzioni di RUP, progettista, direttore dei lavori e collaudatore (ad eccezione del collaudo statico).
Tecnici PA: niente iscrizione all'Albo per svolgere funzioni di RUP, progettista e DL
Una previsione che si ricava dall’art. 4 dell’Allegato I.2 del nuovo Codice dei Contratti, su cui si è soffermato il supporto giuridico del MIT con il Parere del 30 agosto 2023, n. 2260 in risposta a una stazione appaltante che ha chiesto conferme sul tema.
Secondo la SA richiedente, per lo svolgimento delle attività di RUP sarebbe sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato I.2 (Requisiti di professionalità del Rup per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) al d.Lgs. 36/2023.
Stessa sorte per le funzioni di progettista e direttore dei lavori, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, così come per l'attività di collaudo per la quale è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Unica eccezione, l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni per il collaudo statico.
Da qui la considerazione per cui il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'Amministrazione non sia tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi.
Il parere del MIT
Un orientamento che il MIT ha confermato, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 2 dell'allegato I.2 del nuovo Codice dei Contratti.
Per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo allegato, il supporto giuridico ha confermato che è sufficiente la mera abilitazione, a condizione che le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
Stesse indicazioni da ANAC
Si tratta di considerazioni che anche ANAC ha espresso con il Parere della funzione consultiva del 10 gennaio 2024, n. 64, nel quale l'Autorità ha sottolineato che, sebbene il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non abbia un'esplicita previsione in materia, per i progettisti interni alle PA non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo, ma solo di abilitazione alla professione.
Come riportato nel parere dell’Autorità, in continuità con il previgente d.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale.
In assenza di diverse indicazioni nel nuovo Codice, si ritiene confermata l’insussistenza di un obbligo di iscrizione all’Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione e l’abilitazione all’esercizio della professione, funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dall’ordinamento professionale.
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