La SA sottostima l'importo dell'appalto? Gara da annullare
Il parere di ANAC: è dovere della stazione appaltante quantificare tutti i costi sopportati dall’appaltatore per eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte
Per determinare correttamente l’importo da porre a base di gara e la stima dei costi della manodopera, come previsto dall’art. 14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), la Stazione appaltante è tenuta a quantificare tutti i costi sopportati dall’appaltatore per eseguire le prestazioni dedotte nell’appalto a perfetta regola d’arte, ovvero senza incorrere nel rischio di applicazioni di penali per ritardi o inadempimenti.
Calcolo importo appalto e costi manodopera: i doveri della stazione appaltante
A ribadirlo è ANAC con il parere di precontenzioso del 19 febbraio 2025, n. 49, a seguito dell’istanza di un OE che ha segnalato alcune irregolarità nelle modalità di calcolo adottate dalla Stazione Appaltante, mettendo in discussione la coerenza tra le condizioni di servizio richieste e il corrispettivo offerto.
Nel valutare la questione, l'Autorità ha preliminarmente ricordato l’orientamento in materia di contestazione della base d’asta dell’appalto, in forza del quale “la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo”.
Nel caso in esame, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto imponevano un servizio continuativo h24 per 365 giorni l’anno, sebbene il corrispettivo previsto fosse invece calcolato "a chiamata", senza quindi tenere conto dei costi effettivi necessari a garantire la disponibilità costante del personale e dei mezzi, né delle spese relative alla gestione operativa del servizio.
Secondo l’ANAC, questa impostazione non solo avrebbe potuto compromettere la qualità del servizio, ma avrebbe anche alterato le condizioni di concorrenza, impedendo agli operatori di formulare offerte realmente sostenibili.
Se, dunque, la necessità da soddisfare era di un servizio h24, la previsione di un corrispettivo “a chiamata”, ovvero per trasporti estemporanei, per l’Autorità non appare coerente e logica, essendovi tutta una serie di costi che l’appaltatore avrebbe dovuto sopportare senza una corretta remunerazione.
Il parere di ANAC
Conclude quindi ANAC che le modalità di calcolo sviluppate dalla Stazione appaltante presentino dei vizi istruttori e, in ogni caso, non risultano coerenti con le modalità di espletamento del servizio indicate negli atti di gara, comprendendo:
- modalità di calcolo dei costi della manodopera inadeguate;
- mancata considerazione dei costi delle figure professionali;
- esclusione dei costi legati alla gestione del servizio;
- mancata quantificazione del costo del responsabile/coordinatore del servizio
Da qui la necessità per la SA di annullare in autotutela gli atti di gara e di procedere a una nuova quantificazione dei costi necessari per garantire l’effettiva esecuzione del servizio secondo gli standard richiesti, motivando eventualmente la decisione di mancato adeguamento alle prescrizioni dell’Autorità.
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