Salva Casa: come si ottiene la sanatoria semplificata in assenza di autorizzazione paesaggistica
Procedura da seguire per la nuova sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa per la regolarizzazione degli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica
Deroga apparente e nuova regola sostanziale
Come chiarito dalla recente Circolare del Ministero della Cultura del 2 aprile 2025, n. 19, l’art. 36-bis, comma 4, introduce una procedura autonoma rispetto a quanto previsto dall’art. 167, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004. Quest’ultimo, infatti, consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo nei casi di interventi “minori”, ossia che non abbiano comportato incremento di volumi o superfici.
La nuova disposizione, invece, autorizza espressamente l’istruttoria paesaggistica postuma anche per opere che abbiano determinato la creazione o l’aumento di superfici o volumi, purché rientranti nelle fattispecie edilizie previste dal comma 1 dell’art. 36-bis (cioè parziali difformità e variazioni essenziali).
Per garantire l’applicazione corretta del nuovo art. 36-bis, è necessario che i professionisti incaricati, i funzionari delle Soprintendenze e quelli degli sportelli unici per l’edilizia seguano una procedura coordinata, che ho voluto schematizzare in tre fasi illustrate nei seguenti paragrafi.
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