Salva Casa: come si ottiene la sanatoria semplificata in assenza di autorizzazione paesaggistica

Procedura da seguire per la nuova sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa per la regolarizzazione degli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica

di Gianluca Oreto - 09/04/2025

FASE 1: Istruttoria tecnica del professionista

Preliminarmente, il tecnico incaricato dal committente deve attentamente valutare le condizioni “base” di accesso alla nuova sanatoria semplificata:

  1. verificare che l’abuso rientri tra quelli gestibili utilizzando l’art. 36-bis del TUE e, quindi, valutare che la difformità:
    • sia una parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 34 del TUE;
    • derivi dall’assenza o dalla difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 37 del TUE;
    • sia una variazione essenziale di cui all’art. 32 del TUE (occhio alle declinazioni regionali).

Attenzione: sulla possibilità di gestire la difformità utilizzando l’art. 36-bis o attendendo la sanzione di cui all’art. 37 ho già scritto un approfondimento che vi invito a leggere “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi: gli effetti della nuova modulistica post Salva Casa”.

  1. accertare la doppia conformità:
    • urbanistica al momento della domanda;
    • edilizia al momento della realizzazione;
  2. individuare e attestare l’epoca dell’intervento, con documentazione ex art. 9-bis o con propria dichiarazione sostitutiva, sotto responsabilità penale;
  3. verificare la presenza di vincoli paesaggistici e, se del caso, predisporre una istanza di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4.
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