Salva Casa e compatibilità paesaggistica: il silenzio che conviene

Una comunicazione della Soprintendenza di Milano lascia intendere quale possa essere l'orientamento degli enti nell'applicazione del regime derogatorio

di Redazione tecnica - 25/10/2024

Lascia spazio ad ampie riflessioni la recente comunicazione della Soprintendenza di Milano su quale sarà la presa di posizione degli enti preposti al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, in caso di sanatoria ex art. 36-bis per ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali, in area sottoposta a vincolo.

Accertamento di compatibilità paesaggistica: l'arma del silenzio assenso

Ricordiamo che con il c.d. "Salva Casa" (D.L. 29 maggio 2024, n. 69), convertito e modificato con la Legge 24 luglio 2024, n. 105, entrata in vigore lo scorso 28 luglio, la disciplina sull’accertamento di conformità è stata modificata con l’introduzione di una nuova sanatoria in ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali.

La comunicazione della Soprintendenza ne riporta uno stralcio, evidenziando le novità introdotte in fase di conversione del Decreto:

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza del termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento. risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente momento della presentazione della domanda. nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

[…]

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche noi casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione,

[…]

5 -bis . Nelle ipotesi di cui a/ comma 4, qualora sia accettata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

La Soprintendenza di Milano: ove possibile, ricorrere al silenzio-assenso

Sulla base di queste premesse, la Soprintendenza segnala che per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.Lgs n. 42/2004 pervenute a decorrere dal 28 luglio scorso, in quanto autorità preposta alla gestione del vincolo, si avvarrà, ove possibile, dell'istituto del silenzio-assenso.

Ne deriva che decorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di parere di compatibilità si intende formato il silenzio assenso e gli enti preposti potranno concludere il procedimento di accertamento, verificando che la documentazione sia completa senza bisogno di richiedere integrazioni.

Inoltre rimane invariata l'applicazione del silenzio-assenso sulle richieste di parere obbligatorio e vincolante per le autorizzazioni paesaggistiche, sia ordinarie che semplificate.

Sostanzialmente avvalendosi del silenzio assenso, la Soprintendenza applicherà sì il regime derogatorio previsto dal Salva Casa, ma sfrutterà di fatto un automatismo previsto nel procedimento amministrativo, piuttosto che rendere un parere espresso e “consapevole”.

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