Salva Casa e deroghe ai requisiti di agibilità: analisi di due casi pratici
Le deroghe in tema di agibilità valgono solo sugli edifici esistenti, due esemplificazioni di progetto di recupero e di ristrutturazione
La Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha integrato l’art. 24 (agibilità) del d.P.R. n. 380/2001, con l’inserimento di 3 nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) che prevedono una specifica disciplina derogatoria per la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, ai fini dell’agibilità dei c.d. mini-appartamenti.
In questo approfondimento parleremo delle deroghe (che si ricorda valgono solo sugli edifici esistenti), fornendo due esemplificazioni pratiche di progetto di recupero e ristrutturazione.
L’asseverazione ai sensi dell’art.24 “Agibilità”
Dal tenore del comma 5-bis, il progettista può asseverare, non l’agibilità per la quale occorre aver ultimato le opere e il possesso della documentazione prevista, bensì la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
Si tratta, quindi, di dover elaborare un progetto che, come disposto al successivo comma 5-ter, deve, necessariamente, consistere o nella ristrutturazione o nel recupero edilizio con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, progetto la cui trasmissione al Comune comporta l’allegazione della superiore asseverazione.
Questa “nuova” procedura progettuale trova applicazione in quei progetti nei quali previsto:
- realizzare ambienti interni che abbiano altezza interna utile non minore di metri lineari 2,40;
- realizzare monolocali, comprensivi dei servizi:
- Superficie utile non minore di metri quadrati 20,00, per una persona;
- Superficie utile non minore di metri quadrati 28,00, per due persone.
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