Salva Casa e deroghe ai requisiti di agibilità: analisi di due casi pratici
Le deroghe in tema di agibilità valgono solo sugli edifici esistenti, due esemplificazioni di progetto di recupero e di ristrutturazione
Prescrizioni all’applicazione delle deroghe
Sul tema delle barriere architettoniche, il comma 5-ter dell’art. 24 prescrive, inoltre, delle condizioni relative al requisito dell’adattabilità come da regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Tra l’uno e l’altro intervento, il dettato normativo sembrerebbe essere assoggettato a due diverse applicazioni, infatti il comma 5-ter li riporta alle lettere a) e b) in due distinte versioni:
“a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.
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