Salva Casa e deroghe ai requisiti di agibilità: analisi di due casi pratici

Le deroghe in tema di agibilità valgono solo sugli edifici esistenti, due esemplificazioni di progetto di recupero e di ristrutturazione

di Donatella Salamita - 18/09/2024

Esempio pratico lettera a)

La lettera a) nel riportare “i locali siano situati in edifici” fa riferimento all’intero immobile, questo è il caso, ad esempio, del recupero abitativo di un sottotetto, laddove, ai fini dell’adeguamento dell’altezza interna utile per il riuso di quest’ultimo, si rende necessario l’abbassamento del solaio del piano sottostante, sempreché la norma regionale lo consenta.

A titolo esemplificativo si consideri un edificio a destinazione residenziale composto da tre elevazioni fuori terra, di cui la prima elevazione avente altezza interna utile di ml.3,00, le altre due aventi altezza interna utile di ml.2,70, il piano sottotetto avente altezza media ponderale calcolata in ml.2,20.

Dovendo effettuare il recupero abitativo del piano sottotetto con annesse le opere di miglioramento delle caratteristiche igienico – sanitarie, tenuto conto l’immobile sia eretto in una Regione nella quale previsto tale riuso si possa concretizzare se l’altezza media ponderale è pari a ml.2,40, preliminarmente si terrà conto delle quote massima e minima del piano sottotetto la cui media permette di ricavare l’altezza media ponderale esistente, quindi:

  • Lato più basso ml. 1,20, quota sfruttabile ai fini residenziali ml.1,70, quest’ultima disposta dalla norma regionale;
  • Lato più alto ml.2,70.

La media ponderale sarà pari a metri lineari 2,25.

Attraverso lo spostamento del solaio superiore della terza elevazione fuori terra di cm.20 verso il basso, si otterrebbe la riduzione dell’altezza utile dell’appartamento da ml.2,70 a ml.2,50, mentre ai fini del recupero abitativo la media ponderale non risulterebbe ancora conforme a quella minima prevista se considerata la misura di ml.1,70 quale quota massima sfruttabile ai fini residenziali, infatti avremo:

  • Lato più basso ml. 1,40, quota sfruttabile ai fini residenziali ml.1,70;
  • Lato più alto ml.2,90.

La media ponderale sarà pari a metri lineari 2,30, inferiore di cm.10 rispetto alla prescrizione normativa regionale ove prevista essere ml.2,40, in questo caso non è più possibile intervenire con l’abbassamento del solaio di calpestio del piano sottotetto in quanto l’unità immobiliare al piano sottostante ha subito la riduzione dell’altezza alla quota minima consentita.

La soluzione progettuale per realizzare il recupero del piano sottotetto consiste, quindi, nel mantenere la delimitazione del locale principale a partire dal perimetro che ora si misura avere altezza di ml.1,90, difatti avremo:

  • Lato più basso ml. 1,40, quota sfruttabile ai fini del rispetto dell’altezza media ponderale interna, quota sfruttabile ai fini residenziali ml.1,90;
  • Lato più alto ml.2,90.

La media ponderale sarà pari a metri lineari 2,40.

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