Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

VePA, pergotende, stato legittimo, cambio di destinazione d’uso, procedimento di demolizione, tolleranze costruttive-esecutive, sanatoria abusi edilizi. Sono questi i principali temi di cui si è voluto occupare il Governo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che ha modificato, integrato e aggiunto articoli al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

La sanatoria degli abusi edilizi prima del Decreto Salva Casa

Uno dei problemi più “caldi” affrontati dal Salva Casa è proprio la sanatoria degli abusi edilizi. Una problematica figlia:

  • di una normativa edilizia che negli anni non ha mai differenziato le “tipologie” di difformità edilizie;
  • di un quasi assente controllo del territorio;
  • di 3 condoni edilizi (1985, 1994 e 2003) che hanno generato l’idea che qualsiasi intervento si potesse realizzare.

Fino al 29 maggio 2024 per sanare un abuso edilizio (ovvero un intervento realizzato in assenza/difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA “pesante”) era necessario passare unicamente dalla “doppia conformità”, un istituto che consentiva la regolarizzazione dei soli abusi “formali” ovvero di quegli interventi realizzati senza titolo ma conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

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