Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

La nuova sanatoria edilizia dopo il Decreto Salva Casa

Dal 30 maggio 2024, in attesa che il Parlamento converta in D.L. n. 69/2024 (ma le nuove disposizioni sono già in vigore) tutto è cambiato. Fuori dal nuovo concetto di tolleranza costruttiva-esecutiva, che consentirà di rendere legittimi molti di quegli interventi che fino al giorno prima non lo erano (ma non chiamiamolo condono!) il legislatore ha deciso di suddividere gli interventi realizzati:

  • in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività “pesante o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali;
  • in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività “leggera”.

Nel primo caso restano le regole vigenti prima del Decreto Salva Casa, ovvero:

  • la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
  • il silenzio rigetto all’istanza di sanatoria nel caso non vi sia risposta da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
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