Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

Le parziali difformità

Nel caso, invece, di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività “pesante” ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività “leggera”, il legislatore ha previsto una nuova procedura “semplificata”.

Intanto, occorre ricordare che per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività “pesante” vige sempre quanto previsto all’art. 34 del Testo Unico Edilizia:

  • ordine di demolizione;
  • sanzione alternativa alla demolizione (che questa volta concorre allo stato legittimo così come previsto dalla nuova versione del comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001).

Il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) inserito nel Testo Unico Edilizia prevede, però, che fino alla scadenza del “termine congruo” fissato dall’amministrazione e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Una nuova “doppia conformità” che suddivide l’aspetto urbanistico da quello edilizio.

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