Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

Via libera alla sanatoria condizionata

Diversamente dal recente passato, il nuovo art. 36-bis previsto per le parziali difformità consente all’amministrazione di vincolare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Via libera, dunque, alla sanatoria condizionata degli abusi parziali, i cui interventi vengono individuati allo sportello unico edilizia e diventano condizione necessaria per la formazione del titolo (anche in “silenzio”).

L'epoca di realizzazione dell'intervento e la conformità edilizia

Mentre la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda non dovrebbe comportare particolari problematiche, per la conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione un professionista abilitato dovrà preliminarmente accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del Testo Unico Edilizia ovvero:

  • il titolo edilizio che ha previsto la realizzazione o la legittimazione dell’immobile, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
  • le eventuali sanzioni alternative alla demolizione.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, è possibile utilizzare le informazioni catastali di primo impianto, o altri documenti probanti, quali:

  • le riprese fotografiche;
  • gli estratti cartografici;
  • i documenti d'archivio;
  • altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Attenzione (questa è una novità), nel caso in cui sia proprio impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità (passibile di sanzioni penali).

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