Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

Immobili vincolati

Nel caso gli interventi in parziale difformità siano stati realizzati anche in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In questo caso l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i suddetti termini, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.

Le sanzioni

Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati anche al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Nell’ipotesi di interventi realizzati anche in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria a spese dell’interessato.

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