Salva Casa: ecco la sanatoria a pagamento per gli abusi parziali

Con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 viene semplificata la sanatoria delle difformità parziali. Vediamo come

di Gianluca Oreto - 05/06/2024

Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria

Diversamente dall’art. 36, sull’istanza di sanatoria delle parziali difformità è previsto che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronunci con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta (silenzio assenso).

Alle segnalazioni di inizio attività in sanatoria, invece, si applica il termine di 30 giorni previsto all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell’ipotesi di interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica, questi due termini (45 e 30 giorni) sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.

Decorsi tali termini, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.

La nuova modulistica edilizia

Chiaramente, la nuova versione degli articoli 36 e 36-bis impone la definizione di una nuova modulistica edilizia in sede di conferenza unificata Stato Regioni. In attesa i professionisti potranno inviare PEC al Comune per la presentazione delle istanze che potranno riguardare anche il riesame di provvedimenti avviati sulla base della vecchia normativa.

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