Salva Casa: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 69/2024. Ecco tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia
Approda in Gazzetta il nuovo provvedimento del Governo recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Tutte le modifiche al Testo Unico Edilzia
SCIA in sanatoria
Modificato l’art. 37 del TUE la cui rubrica diventa “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”. Ecco il nuovo testo coordinato:
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione
della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516
euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis.
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