Salva Casa: prime indicazioni per l’applicazione delle norme a Roma
In una Circolare del Dipartimento Urbanistica alcune importanti precisazioni su mutamenti di destinazione d’uso, oblazioni e agibilità
Mutamenti delle destinazioni d'uso - Art. 23-ter
Come ricorda la Circolare, l’art. 23-ter è stato profondamente modificato con l’integrazione della disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso (MdU) sia rilevante (c.d. verticale) che non rilevante (c.d. orizzontale).
I commi 1-bis (c.d. MdU orizzontale) e 1-ter (c.d. MdU verticale) fanno espressamente salve le normative di settore, quindi in particolare le disposizioni del Testo Unico del Commercio (L.R. Lazio n. 22/2019) relativamente alla dotazione minima di parcheggi di uso pubblico di pertinenza della struttura commerciale di cui all’art. 5 del regolamento attuativo n. 10/2022.
Nonostante l’ambigua formulazione riportata nei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”, restano comunque fatte salve anche le disposizioni delle norme della pianificazione urbanistica comunale in merito alle destinazioni d’uso e ai mutamenti di destinazioni d’uso ammissibili. In particolare, con riferimento al secondo periodo del comma 1-quater, la non assoggettabilità all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, prevista dal legislatore nazionale, non è applicabile in quanto può operare solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica invece presenti nelle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Nulla risulta variato rispetto a quanto dovuto per il Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione primaria, Oneri di Urbanizzazione secondaria e Contributo afferente il costo di costruzione) e per l’eventuale Contributo Straordinario.
I regimi amministrativi a cui i MdU sono assoggettati, fermo restando che l’ammissibilità è subordinata alle disposizioni delle N.T.A., si devono ricavare, non senza qualche difficoltà, dal combinato disposto dei commi 1-quinquies e 3 dell’art. 23-ter e dei commi 1 lettera c) e 2 dell’art. 10 del d.P.R. 380/2001.
Ne derivano i seguenti due casi:
- SCIA ordinaria (ex art. 22) per MdU
all’interno della stessa categoria funzionale (non rilevante) o tra
diverse categorie funzionali (rilevante) che interessa una unità
singola o più unità immobiliari o l’intero edificio nei casi di
interventi:
- senza opere o con opere riconducibili all’art. 6-bis;
- con opere di MS pesante o RC pesante, anche in zona A;
- con opere di RE leggera in zone omogenee diverse dalla zona A;
- con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
- SCIA alternativa (ex art. 23 D.P.R. 380/01)
o PdC per MdU all’interno della stessa categoria
funzionale (non rilevante) o tra diverse categorie funzionali
(rilevante) che interessa una unità singola o più unità immobiliari
o l’intero edificio nei casi di interventi:
- 2.1. con opere riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia (RE leggera o pesante) in zona omogenea A;
- 2.2. con opere che comportino modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
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