Salva Casa: prime indicazioni per l’applicazione delle norme a Roma
In una Circolare del Dipartimento Urbanistica alcune importanti precisazioni su mutamenti di destinazione d’uso, oblazioni e agibilità
Oblazioni PdC e SCIA ordinaria in sanatoria - Art. 36-bis, comma 5
L’art. 36-bis ha innovato la procedura per l’accertamento di conformità, estendendolo alle ipotesi di interventi eseguiti in corso d’opera in parziale difformità dal titolo edilizio, di cui all’art. 34 del d.P.R. 380/01, o con variazioni essenziali, di cui all’art. 32 del d.P.R. 380/01 e art. 17 della L.R. Lazio n. 15/2008, nonché alle ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, limitatamente ai casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (c.d. conformità asimmetrica).
Al comma 5 ne ha disciplinato le relative oblazioni, prevedendo anche l’ipotesi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della presentazione della domanda.
Sulla base di queste premesse, per le procedure edilizie depositate in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, le oblazioni determinate ai sensi delle lettere a) e b) del co. 5 risultano:
- a) PdC in sanatoria e SCIA ordinaria in sanatoria, quest'ultima
limitatamente agli interventi riconducibili all’art. 22 co. 2-bis:
- a.1) Interventi realizzati in parziale difformità, nell’ipotesi di cui all’art. 34, o in variazioni essenziali di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 17 della L.R. n. 15/2008 nel caso di assenza di doppia conformità, ma che soddisfino il requisito della conformità asimmetrica (“conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”), l’oblazione sarà pari al doppio del contributo di costruzione incrementato del 20% ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, sarà determinato in misura pari al contributo di costruzione incrementato del 20%;
- a.2) Per gli interventi di cui sopra, ma che soddisfino il requisito della doppia conformità (“conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”), non si applica l’incremento del 20%.
- b) SCIA ordinaria in sanatoria
- b.1) Interventi realizzati in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nel caso di assenza di doppia conformità, ma che soddisfino il requisito della conformità asimmetrica (“conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”), l’oblazione è “pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro”. Nei casi di interventi che non determinano un aumento del valore venale dell’immobile, l’oblazione sarà pari al valore minimo di 1.032,00 euro;
- b.2) Per gli interventi di cui sopra, ma che soddisfino il requisito della doppia conformità (“conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”), l’importo è determinato ai sensi del punto 4 della D.A.C. n. 44/2011 (MS, RC e RE art. 22 c. 1 lett. c) D.P.R. 380/01) in misura non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 10.000,00 euro (art. 22, c. 2, lett. c) L.R. Lazio n. 15/2008).
Per comprendere meglio quanto previsto alla lettera b), il Dipartimento ricorda che secondo la previgente disciplina l’accertamento di conformità oggetto della c.d. SCIA ordinaria in sanatoria, di cui all’articolo 37 comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, era limitata ai soli interventi eseguiti in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa e nell’ipotesi della doppia conformità ed è stata ricompresa nell'art. 36-bis.
L’art. 37 co. 4 è stato abrogato e la disciplina per la determinazione dell'oblazione è stata trasfusa nella lettera b) del comma 5 dell’art. 36-bis, rimanendo nella sostanza invariata dal 2008. Conseguentemente, per gli interventi con opere di MS e RC “pesanti” e per quelli di RE “leggera” (ex art. 3 co. 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001) eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che a quello della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità), nelle more di nuove determinazioni della Regione Lazio, si ritiene che per la determinazione dell’oblazione debba continuare ad applicarsi l’articolo 22, comma 2, lettera c) della Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e il punto 4 della D.A.C. 44 del 2011.
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