Salva Casa: prime indicazioni per l’applicazione delle norme a Roma
In una Circolare del Dipartimento Urbanistica alcune importanti precisazioni su mutamenti di destinazione d’uso, oblazioni e agibilità
Agibilità - Art. 24 commi 5-bis e 5-ter
Nell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, riguardante l’agibilità degli edifici, con i commi 5-bis e 5-ter, è stata inserita una normativa di deroga ad alcuni requisiti minimi, in vigore nelle more dell’approvazione del D.M. della Salute, prevista dall’articolo 20 comma 1-bis del D.P.R. 380/2001, con il quale dovranno essere definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
In particolare, il comma 5-bis introduce una norma secondo cui, il tecnico abilitato “è autorizzato” ad asseverare, ai fini della segnalazione certificata di agibilità (S.C.Ag.), la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie anche nelle ipotesi di:
- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite di 2,40 metri;
- monolocali (alloggi a singola stanza) per una persona, con una superficie minima comprensiva dei servizi, inferiore agli attuali 28 metri quadrati, fino al limite minimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore agli attuali 38 metri quadrati, fino al limite minimo di 28 metri quadrati.
Tale asseverazione di agibilità può essere resa solo laddove siano soddisfatte tre condizioni:
- 1) il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- 2) l’osservanza del requisito dell’adattabilità;
- 3) che l’asseverazione di agibilità intervenga a conclusione di
almeno una delle seguenti tipologie di intervento edilizio:
- 3.1 un intervento di recupero edilizio dell’edificio, di cui l’U.I. è parte, e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- 3.2 un intervento edilizio con un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell’immobile;
Secondo il dipartimento, dato il fine derogatorio delle disposizioni, è necessario delimitarne correttamente l’effettiva portata ed ambito di applicazione:
- la deroga, estesa ai due soli requisiti dimensionali igienico sanitari di altezza e superficie minima, è ammessa esclusivamente per interventi sul patrimonio edilizio esistente atti a garantirne il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; pertanto, va esclusa l’applicabilità di tale regime derogatorio ai mutamenti di destinazioni d’uso (MdU), nonché alle nuove costruzioni (NC) e agli interventi di demolizione e ricostruzione (DR) anche qualora tali interventi siano classificabili in ristrutturazione edilizia (RE);
- poiché l’agibilità è dichiarata al termine di lavori che devono comportare anche il miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie e che tali lavori devono essere eseguiti in conformità ad un titolo abilitativo edilizio rilasciato o assentito legittimamente, ne consegue che i locali oggetto di deroga devono già presentare caratteristiche dimensionali legittime, ad esempio in quanto realizzati ante D.M. 05/07/1975 o derivanti da condono.
È opportuno infine chiarire che la norma, in sostanza, non costituisce una sanatoria di opere realizzate abusivamente con dette caratteristiche dimensionali in assenza o in difformità dal titolo edilizio.
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