Salva Casa, tolleranze, sanatoria e zone sismiche: come cambia la procedura nella Regione Lazio?
Una nuova circolare regionale fa il punto sulle modalità operative da seguire nelle zone sismiche relativamente alle tolleranze e alle sanatorie
Circolare Regione Lazio: di cosa si tratta?
In particolare, la circolare della Regione Lazio prova ad entrare nel dettaglio delle procedure operative da seguire nelle zone sismiche per l’applicazione delle seguenti disposizioni del Testo Unico Edilizia:
- art. 34-bis - Tolleranze costruttive;
- art. 34-ter - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo;
- art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali;
- art. 96 - Accertamento delle violazioni.
Ricordiamo che il comma 3-bis dell’art. 34-bis riveste un ruolo centrale non solo per l’utilizzo delle tolleranze in zona sismica ma anche per l’applicazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 34-ter, comma 4 (c.d. agibilità sanante) e all’art. 36-bis (c.d. sanatoria semplificata asimmetrica).
Il citato comma 3-bis stabilisce che nel caso in cui l’immobile si trovi in una delle zone sismiche, con esclusione delle aree a bassa sismicità (generalmente le zone 3 e 4), il tecnico abilitato ha l’onere di attestare non solo la sussistenza delle condizioni per applicare le tolleranze, ma anche il rispetto delle prescrizioni tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’opera.
In sostanza, il comma 3-bis ha inserito il principio secondo cui, anche nel caso delle cosiddette "tolleranze costruttive", in zona sismica non è possibile prescindere dalla verifica tecnica della conformità strutturale. Il tutto si traduce, per i tecnici, in un passaggio operativo delicato e da gestire con estrema attenzione, soprattutto nella predisposizione degli elaborati tecnici e nell’analisi normativa retroattiva applicabile all’epoca dell’intervento.
Documenti Allegati
Circolare Regione Lazio 4 aprile 2025, n. 0407168IL NOTIZIOMETRO