Salva Casa, tolleranze, sanatoria e zone sismiche: come cambia la procedura nella Regione Lazio?
Una nuova circolare regionale fa il punto sulle modalità operative da seguire nelle zone sismiche relativamente alle tolleranze e alle sanatorie
La procedura
Le modalità di controllo previste dal comma 3-bis dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, come chiarito dalla Regione Lazio, variano in funzione della classificazione sismica del Comune al momento della realizzazione dell’intervento.
Se l’immobile si trova in un Comune che era classificato sismico all’epoca della realizzazione, le difformità edilizie sono trattate come interventi di rilevanza o di minore rilevanza (art. 94-bis, lettere a) e b), TUE). In tal caso, il controllo da parte del Genio Civile avviene con le stesse modalità previste per le opere già eseguite, e viene effettuato a campione sul 5% delle istanze.
Se invece il Comune non era classificato sismico al momento dell’intervento, le difformità vengono assimilate a interventi privi di rilevanza (lettera c) dell’art. 94-bis, TUE), e non sono soggette ad autorizzazione sismica (è sufficiente un attestato di avvenuto deposito).
Anche le difformità rientranti nelle Le modalità di controllo previste dal comma 3-bis dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, come chiarito dalla Regione Lazio, variano in funzione della classificazione sismica del Comune al momento della realizzazione dell’intervento.
Se l’immobile si trova in un Comune che era classificato sismico all’epoca della realizzazione, le difformità edilizie sono trattate come interventi di rilevanza o di minore rilevanza (art. 94-bis, lettere a e b). In tal caso, il controllo da parte del Genio Civile avviene con le stesse modalità previste per le opere già eseguite, e viene effettuato a campione sul 5% delle istanze.
Se invece il Comune non era classificato sismico al momento dell’intervento, le difformità vengono assimilate a interventi privi di rilevanza (lettera c dell’art. 94-bis), e non sono soggette ad autorizzazione sismica: è sufficiente un attestato di avvenuto deposito.
Anche le difformità rientranti nelle tolleranze costruttive “minori” (commi 1 e 1-bis, lett. a dell’art. 34-bis) seguono la stessa logica e non richiedono autorizzazione, ma solo il deposito.
Il controllo di merito, nei casi selezionati a campione, è affidato al Responsabile del Procedimento nominato dal Dirigente dell’Area Regionale del Genio Civile competente per territorio.
Qualora l’autorizzazione sismica non venga rilasciata nei termini, il tecnico ha due alternative:
- ottenere dallo Sportello Unico l’attestazione del decorso dei termini (art. 94, comma 2-bis);
- oppure produrre una dichiarazione asseverata che ne certifichi il decorso, a condizione che non ci siano richieste istruttorie inevase o controlli con esito negativo.
Documenti Allegati
Circolare Regione Lazio 4 aprile 2025, n. 0407168IL NOTIZIOMETRO