Salva Milano e chiusura SUE: il TAR dice no ai geometri

La chiusura al pubblico sarebbe un atto di natura meramente “organizzativa”, che non lede in maniera concreta gli interessi di cittadini e professionisti

di Redazione tecnica - 06/03/2025

La chiusura a chiave dello sportello unico edilizia del Comune di Milano aggiunge un’ulteriore mandata, questa volta data dal giudice amministrativo, che considera come atto meramente organizzativo la disposizione del 12 novembre 2024 con cui l’Amministrazione ha interrotto l’attività di prenotazione appuntamenti e di ricevimento al pubblico.

Una disposizione che non lederebbe l’interesse concreto di cittadini e professionisti nella definizione delle pratiche edilizie e che quindi non è impugnabile.

Chiusura al pubblico SUE: atto organizzativo che non lede intereresse di cittadini e professionisti

Ed è con questa motivazione che il TAR Lombardia ha respinto, con la sentenza del 20 febbraio 2025, n. 549, il ricorso presentato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, in relazione alla disposizione di servizio del Comune di Milano dello scorso 12 novembre, con cui la Direzione Rigenerazione Urbana e la Direzione Specialistica Sportello Unico per l’Edilizia e Attuazione Diretta PGT:

  • hanno interrotto il servizio di prenotazione appuntamenti, “in quanto si rende necessario eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull’istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi. Al solo fine di non creare disagi, con la presente si invita i dipendenti a svolgere solo gli appuntamenti già prenotati, evitando negli stessi di fornire qualsiasi interpretazione o indicazione ai professionisti richiedenti, se non esplicitamente ed espressamente contenuto in leggi e regolamenti”;
  • hanno vietato il ricevimento di cittadini e/o professionisti, “salvo nel caso di cui sotto, da parte di personale dipendente della Direzione Rigenerazione Urbana nel suo complesso. Pertanto nessun esterno potrà avere accesso agli uffici del personale dipendente. Il personale sarà tenuto a chiamare la “sicurezza sedi” per il loro eventuale allontanamento”;
  • hanno demandato ai soli Dirigentila facoltà di convocare gli operatori e/o i professionisti per dirimere problematiche relative all’istruttoria, al solo fine di ridurre l’eventuale contenzioso. Nel caso di contenzioso in essere, la convocazione rimane facoltà dell’Avvocatura, eventualmente richiedendo anche la presenza del personale”.
  • hanno disposto che ciascun dipendente, “per la parte di propria competenza, si attenga al rigido rispetto delle procedure formali nella comunicazione con i professionisti. […]”
  • hanno escluso all’interno dell’istruttoria, “richieste d’integrazioni informali o attività non derivanti da provvedimenti espressi […]”.

Secondo i ricorrenti, il provvedimento avrebbe comportato l’improvvisa interruzione di un servizio di fondamentale importanza per i cittadini e i professionisti operanti, in qualità di tecnici incaricati dalla committenza privata, nel settore dell’edilizia, geometri e architetti in primis).

Il perché della chiusura

Con tale disposizione sarebbe stato adottato il divieto di accedere agli uffici comunali del SUE e di acquisire tutte le informazioni in merito ad una pratica edilizia presentata o che sta per essere presentata, allo scopo dichiarato di “eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull’istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici o procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi”.

Una scelta operata all’indomani delle inchieste della procura di Milano sulle presunte lottizzazioni abusive e con la realizzazione di interventi di demoricostruzione di particolare rilevanza, assentiti con semplice SCIA alternativa al permesso di costruire.

Un pasticciaccio al quale il Parlamento sta cercando da mesi di porre rimedio con un ddl per l’interpretazione autentica della definizione di “Ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera d) del TUE, secondo cui:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera d), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali”.

 

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