Salva Milano e chiusura SUE: il TAR dice no ai geometri
La chiusura al pubblico sarebbe un atto di natura meramente “organizzativa”, che non lede in maniera concreta gli interessi di cittadini e professionisti
La sentenza: la disposizione è un mero atto organizzativo
Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza d’interesse. Spiega il giudice che è indubbio che la disposizione impugnata potrebbe modificare prassi consolidate nei rapporti che, quotidianamente, si innestano tra PA, da una parte, e cittadini, operatori e professionisti, dall’altra.
L’“interlocuzione” tra il professionista incaricato dal privato per un determinato intervento edilizio e i funzionari comunali è, certamente, un importante segmento dell’attività procedimentale diretto a calibrare il progetto presentato e a renderlo “compatibile” con l’interesse pubblico.
Tuttavia, non si tratta di un presupposto sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione che, postula una nozione più ristretta d’interesse, caratterizzato:
- dall’attualità e dalla concretezza del pregiudizio;
- dalla effettiva lesione di una posizione giuridica.
Non appare sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere che la categoria dei “cittadini” e dei “professionisti” sia menzionata nella disposizione, trattandosi di richiami generici e descrittivi, così come non risulta idonea a radicare l’interesse la mail con la quale uno dei ricorrenti abbia lamentato ai propri legali la “chiusura” del SUE o le varie comunicazioni inoltrate da altri ricorrenti al Collegio o al suo Presidente.
La disposizione impugnata, evidenzia il TAR, è un atto organizzativo con il quale l’amministrazione attende, in considerazione di particolari esigenze d’interesse pubblico, alla propria organizzazione emanando atti destinati ad incidere sul proprio funzionamento e sul proprio assetto.
Ne consegue che il suo contenuto non incide in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del SUE.
In conclusione, la disposizione non è impugnabile se non nel caso in cui possa presupporre concrete determinazioni applicative idonee a produrre un’incidenza lesiva concreta sulla specifica e particolare pretesa partecipativa di un ricorrente.
Presupposti che non sono messi in discussione dal mancato accesso agli uffici e che quindi non configurano una lesione dell’interesse protetto.
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