Sanare un abuso edilizio con l’agibilità: si può fare?

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), l’art. 34-ter, comma 4, del Testo Unico Edilizia ha l’obiettivo di valorizzare, a fini edilizi, il certificato di abitabilità o agibilità

di Gianluca Oreto - 05/02/2025

La non annullabilità dell’agibilità

Il MIT ha, inoltre, confermato la condizione per cui il certificato di agibilità o abitabilità – rilasciato all’esito del procedimento– non sia suscettibile di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (con conseguente necessità di verifica di tutti i presupposti di tale disposizione).

Viene chiarito che, ai fini dell’operatività della disposizione, non può ritenersi sufficiente la circostanza che il certificato riporti la sussistenza di difformità edilizie, le quali devono essere, invece, accertate – nei termini sopra indicati – nei verbali di sopralluogo o ispezione. In ogni caso, non è indispensabile che il certificato richiami il sopralluogo o l’ispezione, nei casi in cui dalla documentazione relativa al procedimento possa, comunque, evincersi che il certificato sia stato redatto tenendo conto dell’esito di tale accertamento. Sul punto il MIT ricorda i casi di certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 221 del R.D. n. 1265 del 1934, che necessariamente presuppongono l’avvenuta ispezione, con la conseguenza che l’eventuale verbale antecedente a tale certificato sarà di per sé prova del preventivo accertamento.

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