Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato sul silenzio-rigetto
Il Consiglio di Stato chiarisce il significato del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità
Che valenza ha il silenzio della pubblica amministrazione ad un'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per ottenere il permesso in sanatoria?
Sanatoria edilizia: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Una domanda molto semplice, la cui risposta è contenuta all'interno del citato art. 36 e più precisamente al comma 3, che però necessita (troppo) spesso dell'intervento della giurisprudenza che ne chiarisca al meglio la portata, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato 29 aprile 2022, n. 3396.
Nel nuovo caso sottoposto al giudizio di Palazzo Spada finisce una precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione per le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e quanto alle domande relative al silenzio sull’istanza di sanatoria.
Il silenzio sull'accertamento di conformità
L'art. 36, comma 3 del testo unico edilizia lo dice chiaramente:
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
In caso di silenzio su un'istanza di accertamento di conformità, dopo 60 giorni scatta il silenzio-rigetto e non il silenzio-inadempimento.
Lo conferma anche il Consiglio di Stato che ricorda un orientamento pacifico a mente del quale il silenzio sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all'art. 36 del testo unico edilizia, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego.
Silenzio = diniego
La natura provvedimentale è anche confermata dall'articolo stesso, secondo cui sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; è anche evidente che l'inutile decorso del predetto ter-mine comporta la reiezione della domanda de qua e quindi si invera un vero e proprio provvedimento tacito di diniego.
Il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica quindi non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere. Ciò comporta altresì il permanere della facoltà di provvedere espressamente, nella specie esercitata ragionevolmente, anche a fronte del supplemento istruttorio svolto dall’amministrazione.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 aprile 2022, n. 3396IL NOTIZIOMETRO