Sanatoria edilizia e doppia conformità: l’onere della prova a carico del privato
Il TAR ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza che sta alla base dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia
L’onere della prova
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato un’istanza di sanatoria per un ampliamento realizzato senza titolo abilitativo nel 1975, fornendo dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di alcuni vicini per attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento.
Tuttavia, il Comune ha respinto la richiesta, ritenendo che tali dichiarazioni non fossero sufficienti a provare la data di realizzazione delle opere, e ha richiesto al ricorrente documenti probanti, come fotografie con data certa, planimetrie catastali o progetti originari.
Il TAR ha condiviso l’orientamento del Comune, confermando che l’onere della prova della doppia conformità ricade esclusivamente sul richiedente la sanatoria e che le dichiarazioni di terzi, prive di elementi oggettivi di riscontro, non possono considerarsi documenti probatori sufficienti.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 7 marzo 2025, n. 516IL NOTIZIOMETRO