Sanatoria edilizia e doppia conformità: l’onere della prova a carico del privato

Il TAR ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza che sta alla base dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 12/03/2025

Il principio di certezza giuridica

I giudici amministrativi hanno anche ribadito che la pubblica amministrazione non è tenuta a compiere indagini d’ufficio per accertare l’epoca di realizzazione di un abuso edilizio. Spetta sempre al privato fornire tutti gli elementi necessari a dimostrare che l’opera fosse conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della sua costruzione, sia al momento della richiesta di sanatoria.

La sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato:

Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio ovvero del diniego di sanatoria, è onere del privato fornire la prova dello status quo ante, in quanto la pubblica amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero territorio” (TAR Campania, Napoli, IV, n. 6963/2017).

In altre parole, il Comune non può concedere la sanatoria sulla base di mere presunzioni o dichiarazioni soggettive, ma necessita di documentazione concreta e verificabile, come:

  • rilievi tecnici originali;
  • progetti edilizi e autorizzazioni precedenti;
  • fotografie con data certa;
  • atti catastali coevi all’abuso.
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