Sanatoria edilizia e doppia conformità: l’onere della prova a carico del privato

Il TAR ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza che sta alla base dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 12/03/2025

Conclusioni

La decisione del TAR Sicilia conferma ancora una volta che il permesso in sanatoria non è un automatismo, ma uno strumento rigoroso, subordinato al rispetto della doppia conformità e all’assolvimento di un preciso onere probatorio da parte del privato.

I punti chiave della sentenza sono tre:

  1. la doppia conformità è un requisito essenziale per l’accoglimento della sanatoria edilizia ordinaria e deve essere rigorosamente dimostrata dal richiedente;
  2. l’onere della prova ricade interamente sul privato: il Comune non è tenuto a svolgere accertamenti d’ufficio per verificare la data di realizzazione dell’abuso;
  3. le dichiarazioni sostitutive non sono sufficienti: servono documenti probanti come fotografie con data certa, planimetrie catastali, progetti edilizi o altri atti ufficiali.

Questa pronuncia ribadisce quindi un concetto fondamentale: senza prove certe, nessuna sanatoria è possibile. E in un contesto normativo sempre più attento alla tutela del territorio e alla regolarizzazione edilizia, l’applicazione rigorosa del principio di doppia conformità assume un ruolo cruciale per garantire certezza del diritto e uniformità nell’applicazione delle regole.

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