Sanatoria edilizia e doppia conformità: l’onere della prova a carico del privato
Il TAR ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza che sta alla base dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia
Conclusioni
La decisione del TAR Sicilia conferma ancora una volta che il permesso in sanatoria non è un automatismo, ma uno strumento rigoroso, subordinato al rispetto della doppia conformità e all’assolvimento di un preciso onere probatorio da parte del privato.
I punti chiave della sentenza sono tre:
- la doppia conformità è un requisito essenziale per l’accoglimento della sanatoria edilizia ordinaria e deve essere rigorosamente dimostrata dal richiedente;
- l’onere della prova ricade interamente sul privato: il Comune non è tenuto a svolgere accertamenti d’ufficio per verificare la data di realizzazione dell’abuso;
- le dichiarazioni sostitutive non sono sufficienti: servono documenti probanti come fotografie con data certa, planimetrie catastali, progetti edilizi o altri atti ufficiali.
Questa pronuncia ribadisce quindi un concetto fondamentale: senza prove certe, nessuna sanatoria è possibile. E in un contesto normativo sempre più attento alla tutela del territorio e alla regolarizzazione edilizia, l’applicazione rigorosa del principio di doppia conformità assume un ruolo cruciale per garantire certezza del diritto e uniformità nell’applicazione delle regole.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 7 marzo 2025, n. 516IL NOTIZIOMETRO